Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 05/12/01 n. 78/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. VITERBESE CALCIO ‘90 AVVERSO LA AMMENDA DI € 11.000 (L. 21.298.970) AVVERSO LA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 5.12.2001 DEL DIRIGENTE FERDINANDO CIAMBELLA E AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE MAURIZIO COPPOLA (Delibera G.S. Com. Uff. n. 69/C del 28.11.2001 – gara Viterbese- Castel di Sangro del 25.11.2001) – PROCEDURA D’URGENZA

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 05/12/01 n. 78/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' U.S. VITERBESE CALCIO ‘90 AVVERSO LA AMMENDA DI € 11.000 (L. 21.298.970) AVVERSO LA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 5.12.2001 DEL DIRIGENTE FERDINANDO CIAMBELLA E AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE MAURIZIO COPPOLA (Delibera G.S. Com. Uff. n. 69/C del 28.11.2001 - gara Viterbese- Castel di Sangro del 25.11.2001) – PROCEDURA D’URGENZA Con le delibere indicate in epigrafe il G.S. ha inflitto: - alla Viterbese Calcio ’90 l’ammenda di euro 11.000 (L. 21.298.970) per grida offensive nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria espressive di discriminazione razziale; per lancio di sputi e frasi offensive verso un assistente arbitrale; perché al termine propri sostenitori rivolgevano frasi offensive e minacciose verso il direttore di gara mentre si allontanava dall’impianto sportivo; - al signor Ferdinando Ciambella l’inibizione ad assolvere incarichi o mansioni ufficiali inerenti a gare fino al 5.12.2001 per comportamento irriguardoso verso l’arbitro durante la gara (espulso). - a Maurizio Coppola perché in azione di gioco colpiva al volto un avversario con una gomitata provocando al medesimo fuoriuscita di sangue dal naso; per ottenere una riduzione delle sanzioni o la revoca, quanto al dirigente Ciambella, ha proposto unico reclamo la società e: - quanto alla sanzione inflitta alla Viterbese la società, giudicata eccessiva la sanzione, ha inteso limitare la portata degli episodi, riportati dall’arbitro e da uno dei suoi collaboratori nei rispettivi rapporti di gara, alle grida offensive di discriminazione razziale pronunciate esclusivamente nel 2° tempo soltanto da una decina dei propri tifosi dopo l’ingresso in campo di un calciatore di colore nella squadra avversaria ed ha escluso il verificarsi di questi episodi anche nel primo tempo come invece indicato dal direttore di gara nel proprio rapporto diversamente da quanto riferito dal suo collaboratore; - quanto a Fernando Ciambella la società ha escluso che la frase pronunciata dal proprio dirigente potesse essere intesa come offensiva o irriguardosa nei confronti dell’arbitro affermando che si è invece trattato di una “opinione” circa l’operato del direttore di gara espressa con toni accesi e coloriti ma senza intenzione di lederne l’onorabilità; - quanto al calciatore Maurizio Coppola la Viterbese ha sostenuto che la gomitata inferta dal proprio tesserato ad un avversario in azione di gioco non è stata intenzionale ma determinata dall’intenzione di divincolarsi dalla pesante marcatura da parte del proprio antagonista. All’odierno procedimento è intervenuta la società rappresentata dal proprio legale il quale ha insistito per l’accoglimento del reclamo, mitigando la chiesta riduzione della sanzione inflitta al calciatore Coppola dopo aver preso visione del supplemento dell’assistente dell’arbitro, acquisito in questa sede, nel quale è precisato che la gomitata è stata inferta volontariamente dal calciatore Coppola. Osserva la Commissione che la pronuncia di frasi di discriminazione razziale gridate da una parte dei tifosi della Viterbese per tutto il secondo tempo (l’arbitro ha ammesso di aver commesso un errore materiale nella compilazione del rapporto ed ha confermato che gli episodi si sono effettivamente verificati nella seconda metà della gara) e le espressioni offensive e minacciose rivolte dai tifosi all’indirizzo della terna al termine della gara, trovano piena conferma negli atti ufficiali determinando l’affermazione di responsabilità della società. D’altro canto l’ammenda inflitta non è suscettibile di riduzione perché per episodi del genere, non essendovi prova di un intervento da parte della Viterbese atto ad evitare il compiersi o il ripetersi dei fatti riferiti, è prevista in tale misura dalle norme federali. Anche la delibera reclamata dal dirigente Ferdinando Ciambella deve essere confermata perché la frase dal medesimo proferita è sicuramente di contenuto irriguardoso e la sanzione inflitta è proporzionata all’infrazione disciplinare commessa e deve essere perciò confermata. Può invece essere accolto il reclamo promosso dalla società a vantaggio del calciatore Maurizio Coppola poiché, pur essendo stata accertata la volontarietà della azione fallosa compiuta, il fatto si è svolto mentre egli prendeva parte ad un’azione di gioco. La sanzione va perciò ridotta nei termini indicati in dispositivo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo, con riduzione a due giornate la squalifica al calciatore Maurizio Coppola; confermato nel resto. La tassa va restituita.
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