Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 05/12/01 n. 78/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. VITERBESE CALCIO ‘90 AVVERSO LA AMMENDA DI € 11.000 (L. 21.298.970) AVVERSO LA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 5.12.2001 DEL DIRIGENTE FERDINANDO CIAMBELLA E AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE MAURIZIO COPPOLA (Delibera G.S. Com. Uff. n. 69/C del 28.11.2001 – gara Viterbese- Castel di Sangro del 25.11.2001) – PROCEDURA D’URGENZA
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 05/12/01 n. 78/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' U.S. VITERBESE CALCIO ‘90 AVVERSO LA
AMMENDA DI € 11.000 (L. 21.298.970) AVVERSO LA INIBIZIONE FINO A
TUTTO IL 5.12.2001 DEL DIRIGENTE FERDINANDO CIAMBELLA E
AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE MAURIZIO
COPPOLA (Delibera G.S. Com. Uff. n. 69/C del 28.11.2001 - gara Viterbese-
Castel di Sangro del 25.11.2001) – PROCEDURA D’URGENZA
Con le delibere indicate in epigrafe il G.S. ha inflitto:
- alla Viterbese Calcio ’90 l’ammenda di euro 11.000 (L. 21.298.970)
per grida offensive nei confronti di un calciatore di colore della squadra
avversaria espressive di discriminazione razziale; per lancio di sputi e
frasi offensive verso un assistente arbitrale; perché al termine propri
sostenitori rivolgevano frasi offensive e minacciose verso il direttore di
gara mentre si allontanava dall’impianto sportivo;
- al signor Ferdinando Ciambella l’inibizione ad assolvere incarichi o
mansioni ufficiali inerenti a gare fino al 5.12.2001 per comportamento
irriguardoso verso l’arbitro durante la gara (espulso).
- a Maurizio Coppola perché in azione di gioco colpiva al volto un
avversario con una gomitata provocando al medesimo fuoriuscita di
sangue dal naso;
per ottenere una riduzione delle sanzioni o la revoca, quanto al
dirigente Ciambella, ha proposto unico reclamo la società e:
- quanto alla sanzione inflitta alla Viterbese la società, giudicata
eccessiva la sanzione, ha inteso limitare la portata degli episodi, riportati
dall’arbitro e da uno dei suoi collaboratori nei rispettivi rapporti di gara, alle
grida offensive di discriminazione razziale pronunciate esclusivamente nel 2°
tempo soltanto da una decina dei propri tifosi dopo l’ingresso in campo di un
calciatore di colore nella squadra avversaria ed ha escluso il verificarsi di
questi episodi anche nel primo tempo come invece indicato dal direttore di
gara nel proprio rapporto diversamente da quanto riferito dal suo
collaboratore;
- quanto a Fernando Ciambella la società ha escluso che la frase
pronunciata dal proprio dirigente potesse essere intesa come offensiva o
irriguardosa nei confronti dell’arbitro affermando che si è invece trattato di una
“opinione” circa l’operato del direttore di gara espressa con toni accesi e
coloriti ma senza intenzione di lederne l’onorabilità;
- quanto al calciatore Maurizio Coppola la Viterbese ha sostenuto
che la gomitata inferta dal proprio tesserato ad un avversario in azione di
gioco non è stata intenzionale ma determinata dall’intenzione di divincolarsi
dalla pesante marcatura da parte del proprio antagonista.
All’odierno procedimento è intervenuta la società rappresentata dal
proprio legale il quale ha insistito per l’accoglimento del reclamo, mitigando la
chiesta riduzione della sanzione inflitta al calciatore Coppola dopo aver preso
visione del supplemento dell’assistente dell’arbitro, acquisito in questa sede,
nel quale è precisato che la gomitata è stata inferta volontariamente dal
calciatore Coppola.
Osserva la Commissione che la pronuncia di frasi di discriminazione
razziale gridate da una parte dei tifosi della Viterbese per tutto il secondo
tempo (l’arbitro ha ammesso di aver commesso un errore materiale nella
compilazione del rapporto ed ha confermato che gli episodi si sono
effettivamente verificati nella seconda metà della gara) e le espressioni
offensive e minacciose rivolte dai tifosi all’indirizzo della terna al termine della
gara, trovano piena conferma negli atti ufficiali determinando l’affermazione di
responsabilità della società. D’altro canto l’ammenda inflitta non è suscettibile
di riduzione perché per episodi del genere, non essendovi prova di un
intervento da parte della Viterbese atto ad evitare il compiersi o il ripetersi dei
fatti riferiti, è prevista in tale misura dalle norme federali. Anche la delibera
reclamata dal dirigente Ferdinando Ciambella deve essere confermata perché
la frase dal medesimo proferita è sicuramente di contenuto irriguardoso e la
sanzione inflitta è proporzionata all’infrazione disciplinare commessa e deve
essere perciò confermata.
Può invece essere accolto il reclamo promosso dalla società a
vantaggio del calciatore Maurizio Coppola poiché, pur essendo stata
accertata la volontarietà della azione fallosa compiuta, il fatto si è svolto
mentre egli prendeva parte ad un’azione di gioco. La sanzione va perciò
ridotta nei termini indicati in dispositivo.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo, con riduzione a due giornate la
squalifica al calciatore Maurizio Coppola; confermato nel resto.
La tassa va restituita.
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