Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 05/12/01 n. 78/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PESCARA CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI € 800 (L. 1.549.016) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 64/C del 21.11.2001 – gara Lanciano-Pescara del 18.11.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 05/12/01 n. 78/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' PESCARA CALCIO AVVERSO LA
AMMENDA DI € 800 (L. 1.549.016) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 64/C del
21.11.2001 - gara Lanciano-Pescara del 18.11.2001)
Sulla base del rapporto del Commissario di campo relativo alla gara del
18 novembre 2001 Lanciano-Pescara, il Giudice Sportivo comminava al
Pescara Calcio l’ammenda di euro 800 (L. 1.549.016) per “ripetuti cori
offensivi verso un tesserato della propria società nonché per aver
danneggiato i locali igienici dello stadio”.
La delibera è stata impugnata dalla società nell’assunto della
inconfigurabilità, nella fattispecie, della responsabilità oggettiva.
Con riferimento alla prima condotta sanzionata, che si è concretizzata
in cori offensivi all’indirizzo del Presidente del Pescara, la reclamante
evidenzia che i cori “si inseriscono nella contestazione più volte ampiamente
manifestata da parte di una piccola frangia di c.d. tifosi nei confronti della
dirigenza”, cui attribuiscono la responsabilità della retrocessione, e alla quale
contestano anche la decisione di non contribuire in alcun modo alla
costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, dei sostenitori.
Riguardo al danneggiamento dei servizi igienici, la reclamante
eccepisce la genericità del rapporto in ordine agli autori del fatto e allo stato di
conservazione dei servizi.
Osserva la Commissione che la responsabilità oggettiva della società
non viene meno qualunque sia il soggetto passivo delle offese e per il
movente della condotta, risultando la stessa strumento tecnico volto ad
assicurare il regolare andamento delle gare sportive.
Quanto ai bagni, la sintesi del rapporto non genera i dubbi evidenziati
nel reclamo, venendo in rilievo scritte sui muri esterni dei bagni riservati alla
tifoseria del Pescara.
In punto di quantificazione della sanzione, ritiene la Commissione che
la stessa sia congrua, attesa la durata dei corsi e la tipologia dei danni.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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