Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 06/02/02 n. 120/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO CHIETI AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE IVAN RAJCIC (Delibera G.S. Com. Uff.n. 107/C del 23.1.2002 – gara Chieti-Ascoli del 20.1.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 06/02/02 n. 120/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' CALCIO CHIETI AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE IVAN RAJCIC (Delibera G.S. Com. Uff.n. 107/C del 23.1.2002 - gara Chieti-Ascoli del 20.1.2002) Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo ha squalificato per due gare il calciatore Ivan Rajcic della società Calcio Chieti per “atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società e, senza contestare la qualificazione del fatto, ha lamentato il diverso trattamento sanzionatorio inflitto al proprio calciatore e quello stabilito a carico di Antonio Morello calciatore della squadra avversaria (una sola giornata di squalifica) pur essendo ambedue protagonisti del medesimo episodio che ha portato alla espulsione di entrambi da parte dell’arbitro. Ha chiesto quindi la riduzione della sanzione. Il reclamo non può essere accolto. Dal rapporto di gara e dal supplemento richiesto ed acquisito in questa sede, risulta che il calciatore Rajcic, commesso un fallo di gioco nei confronti di un avversario che proferiva al suo indirizzo frasi non percepite dall’arbitro, appoggiava la testa sopra la faccia dell’antagonista il quale a sua volta replicava mettendo la mano sulla faccia dello stesso Rajcic. Osserva la Commissione che vi è differenza sostanziale tra i due episodi giacchè l’uno è da considerarsi reazione al gesto del calciatore Rajcic di indubbia potenzialità violenta. La sanzione deve essere perciò confermata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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