Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 07/03/02 n. 150/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. VITERBESE CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 3.000 E AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE MAURIZIO COPPOLA (Delibera G.S. Com. Uff.n. 132/C del 20.2.2002 – gara Viterbese-Nocerina del 17.2.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 07/03/02 n. 150/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' U.S. VITERBESE CALCIO AVVERSO LA
AMMENDA DI EURO 3.000 E AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE
DEL CALCIATORE MAURIZIO COPPOLA (Delibera G.S. Com. Uff.n. 132/C
del 20.2.2002 - gara Viterbese-Nocerina del 17.2.2002)
Con reclamo del 27 febbraio 2002, la società Viterbese Calcio ricorreva
avanti a questa Commissione per ottenere la riforma dei provvedimento
irrogato dal Giudice Sportivo nella seduta dei 18-19 febbraio 2002,
consistente nella ammenda di 3.000 euro per il comportamento tenuto dai
propri sostenitori durante la gara Viterbese-Nocerina del 17 febbraio 2002 e
nella squalifica per due gare effettive del calciatore Maurizio Coppola per
comportamento offensivo verso un assistente arbitrale durante la gara citata.
Riguardo alla prima questione sottoposta a questa Commissione, la
società reclamante, pur non contestando i fatti riportati dall'assistente
arbitrale, affermava che tale fattispecie non "integrasse presupposti di gravità
tali da giustificare l'adozione da parte del Giudice Sportivo di una sanzione
così rilevante".
I fatti così com e descritti negli atti ufficiali di gara debbono, invece,
essere valutati nella loro ripetizione e rilevante entità: per tutto il secondo
tempo, difatti, il citato assistente era stato fatto oggetto di sputi ed anche di
lanci di oggetti.
II comportamento di cui trattasi concreta uno stato di offensività e
intimidazione che deve essere sanzionato in modo adeguato.
L'ammenda irrogata dal Giudice Sportivo appare, quindi, a questa
Commissione proporzionata agli avvenimenti accadutisi.
Rispetto alla seconda questione contenuta nel reclamo, la società
ricorrente affermava che il fatto contestato al calciatore Coppola fosse
avvenuto "non al termine della gara, come erroneamente sostenuto dal
guardalinee, bensì verso la mezz'ora del primo tempo". Nel supplemento
istruttorio espletato il 1 marzo 2002, l'assistente arbitrale, udito per via
telefonica, confermava il contenuto del suo rapporto, ribadendo che il fatto
era avvenuto subito dopo il fischio finale da parte dell'arbitro ed aggiungendo
che ciò era accaduto sul terreno di giuoco, mentre il Coppola aveva il pallone
tra le mani.
La frase attribuita al Coppola ha certamente carattere offensivo e la
sanzione individuata dal Giudice Sportivo appare congrua e proporzionata al
fatto avvenuto.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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