Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 07/03/02 n. 150/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. VITERBESE CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 3.000 E AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE MAURIZIO COPPOLA (Delibera G.S. Com. Uff.n. 132/C del 20.2.2002 – gara Viterbese-Nocerina del 17.2.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 07/03/02 n. 150/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' U.S. VITERBESE CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 3.000 E AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE MAURIZIO COPPOLA (Delibera G.S. Com. Uff.n. 132/C del 20.2.2002 - gara Viterbese-Nocerina del 17.2.2002) Con reclamo del 27 febbraio 2002, la società Viterbese Calcio ricorreva avanti a questa Commissione per ottenere la riforma dei provvedimento irrogato dal Giudice Sportivo nella seduta dei 18-19 febbraio 2002, consistente nella ammenda di 3.000 euro per il comportamento tenuto dai propri sostenitori durante la gara Viterbese-Nocerina del 17 febbraio 2002 e nella squalifica per due gare effettive del calciatore Maurizio Coppola per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale durante la gara citata. Riguardo alla prima questione sottoposta a questa Commissione, la società reclamante, pur non contestando i fatti riportati dall'assistente arbitrale, affermava che tale fattispecie non "integrasse presupposti di gravità tali da giustificare l'adozione da parte del Giudice Sportivo di una sanzione così rilevante". I fatti così com e descritti negli atti ufficiali di gara debbono, invece, essere valutati nella loro ripetizione e rilevante entità: per tutto il secondo tempo, difatti, il citato assistente era stato fatto oggetto di sputi ed anche di lanci di oggetti. II comportamento di cui trattasi concreta uno stato di offensività e intimidazione che deve essere sanzionato in modo adeguato. L'ammenda irrogata dal Giudice Sportivo appare, quindi, a questa Commissione proporzionata agli avvenimenti accadutisi. Rispetto alla seconda questione contenuta nel reclamo, la società ricorrente affermava che il fatto contestato al calciatore Coppola fosse avvenuto "non al termine della gara, come erroneamente sostenuto dal guardalinee, bensì verso la mezz'ora del primo tempo". Nel supplemento istruttorio espletato il 1 marzo 2002, l'assistente arbitrale, udito per via telefonica, confermava il contenuto del suo rapporto, ribadendo che il fatto era avvenuto subito dopo il fischio finale da parte dell'arbitro ed aggiungendo che ciò era accaduto sul terreno di giuoco, mentre il Coppola aveva il pallone tra le mani. La frase attribuita al Coppola ha certamente carattere offensivo e la sanzione individuata dal Giudice Sportivo appare congrua e proporzionata al fatto avvenuto. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it