Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 07/11/01 n. 51/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL DIRIGENTE GIACOMO BATTAGLIONI (FERMANA CALCIO) AVVERSO LA SUA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 7.11.2001 (Delibera G.S. Com. Uff. n. 46/C del 31.10.2001 – gara Viterbese – Fermana del 28.10.2001) – PROCEDURA D’URGENZA

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 07/11/01 n. 51/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL DIRIGENTE GIACOMO BATTAGLIONI (FERMANA CALCIO) AVVERSO LA SUA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 7.11.2001 (Delibera G.S. Com. Uff. n. 46/C del 31.10.2001 – gara Viterbese – Fermana del 28.10.2001) – PROCEDURA D’URGENZA - Con la delibera indicata in epigrafe il G.S. ha inflitto la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. fino a tutto il 7 Novembre 2001. - Per ottenere la revoca della sanzione Giacomo Battaglioni ha proposto reclamo in via d’urgenza avverso tale delibera negando recisamente di aver tenutone comportamento ascrittogli. In particolare ha affermato che i fatti si sono svolti non al 37° ma al 44° del secondo tempo ed ha precisato che in tale occasione si era limitato a protestare per un fallo laterale concesso alla Viterbese, squadra antagonista, rivolgendo all’assistente dell’arbitro soltanto la frase “Ma no è al contrario”. Ha aggiunto che, appena eseguita la rimessa in gioco dalla Viterbese, l’arbitro interruppe immediatamente il gioco e, percorsi una trentina di metri, giunse di fronte alla panchina della Fermana espulse il reclamante senza fornire le spiegazioni richieste. Conclude escludendo di aver avuto un qualche motivo per tenere il comportamento ascritto, visto che la propria squadra (la Fermana) stava vincendo a pochi minuti dalla fine e non poteva che giovarsi della nuova sosta imposta dal direttore di gara. Il responsabile doveva essere perciò ricercato tra gli occupanti la panchina della Viterbese come a suo dire evincibile dal filmato della partita proposto a discolpa. - Intervenuto personalmente all’odierno procedimento, Giacomo Battaglioni ha insistito nei motivi del ricorso ed ha ribadito la richiesta revoca della sanzione. 51/221 - La tesi difensiva esposta dal reclamante è smentiva dagli atti ufficiali e non può perciò essere accolta. L’arbitro della gara Viterbese – Fermana del 28 Ottobre 2001 riferisce infatti nel proprio rapporto che al 37° del 2° tempo allontanavo dal terreno di gioco il sig. Battaglioni Giacomo, dirigente accompagnatore della società Fermana perché a seguito di una mia decisione di gioco si alzava dalla panchina gridandomi le seguenti parole….”. - Osserva la Commissione che l’episodio puntualmente riferito nel rapporto di gara, fonte di prova privilegiata non può essere contestato nel modo proposto dal reclamante né può trovare accoglimento l’istanza volta alla visione del filmato della gara che, nella fattispecie, è inammissibile. D’altro canto la sanzione irrogata al tesserato è proporzionata all’infrazione commessa e deve perciò essere confermata Per questi motivi la Commissione D e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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