Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 07/11/01 n. 51/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL DIRIGENTE GIACOMO BATTAGLIONI (FERMANA CALCIO) AVVERSO LA SUA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 7.11.2001 (Delibera G.S. Com. Uff. n. 46/C del 31.10.2001 – gara Viterbese – Fermana del 28.10.2001) – PROCEDURA D’URGENZA
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 07/11/01 n. 51/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DEL DIRIGENTE GIACOMO BATTAGLIONI (FERMANA CALCIO)
AVVERSO LA SUA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 7.11.2001 (Delibera G.S. Com.
Uff. n. 46/C del 31.10.2001 – gara Viterbese – Fermana del 28.10.2001) –
PROCEDURA D’URGENZA
- Con la delibera indicata in epigrafe il G.S. ha inflitto la inibizione a svolgere ogni
attività in seno alla F.I.G.C. fino a tutto il 7 Novembre 2001.
- Per ottenere la revoca della sanzione Giacomo Battaglioni ha proposto reclamo in
via d’urgenza avverso tale delibera negando recisamente di aver tenutone
comportamento ascrittogli. In particolare ha affermato che i fatti si sono svolti non al
37° ma al 44° del secondo tempo ed ha precisato che in tale occasione si era limitato
a protestare per un fallo laterale concesso alla Viterbese, squadra antagonista,
rivolgendo all’assistente dell’arbitro soltanto la frase “Ma no è al contrario”. Ha
aggiunto che, appena eseguita la rimessa in gioco dalla Viterbese, l’arbitro interruppe
immediatamente il gioco e, percorsi una trentina di metri, giunse di fronte alla
panchina della Fermana espulse il reclamante senza fornire le spiegazioni richieste.
Conclude escludendo di aver avuto un qualche motivo per tenere il comportamento
ascritto, visto che la propria squadra (la Fermana) stava vincendo a pochi minuti
dalla fine e non poteva che giovarsi della nuova sosta imposta dal direttore di gara. Il
responsabile doveva essere perciò ricercato tra gli occupanti la panchina della
Viterbese come a suo dire evincibile dal filmato della partita proposto a discolpa.
- Intervenuto personalmente all’odierno procedimento, Giacomo Battaglioni ha
insistito nei motivi del ricorso ed ha ribadito la richiesta revoca della sanzione.
51/221
- La tesi difensiva esposta dal reclamante è smentiva dagli atti ufficiali e non può
perciò essere accolta. L’arbitro della gara Viterbese – Fermana del 28 Ottobre 2001
riferisce infatti nel proprio rapporto che al 37° del 2° tempo allontanavo dal terreno di
gioco il sig. Battaglioni Giacomo, dirigente accompagnatore della società Fermana
perché a seguito di una mia decisione di gioco si alzava dalla panchina gridandomi le
seguenti parole….”.
- Osserva la Commissione che l’episodio puntualmente riferito nel rapporto di gara,
fonte di prova privilegiata non può essere contestato nel modo proposto dal
reclamante né può trovare accoglimento l’istanza volta alla visione del filmato della
gara che, nella fattispecie, è inammissibile.
D’altro canto la sanzione irrogata al tesserato è proporzionata all’infrazione
commessa e deve perciò essere confermata
Per questi motivi la Commissione
D e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
Share the post "Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 07/11/01 n. 51/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL DIRIGENTE GIACOMO BATTAGLIONI (FERMANA CALCIO) AVVERSO LA SUA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 7.11.2001 (Delibera G.S. Com. Uff. n. 46/C del 31.10.2001 – gara Viterbese – Fermana del 28.10.2001) – PROCEDURA D’URGENZA"