Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 10/10/01 n. 32/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE RENATO BUSO (Delibera G.S. Com. Uff. n. 22/C del 26.9.2001 – gara Spezia-Varese del 23.9.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 10/10/01 n. 32/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' SPEZIA CALCIO 1906 AVVERSO LA
SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE RENATO BUSO (Delibera
G.S. Com. Uff. n. 22/C del 26.9.2001 - gara Spezia-Varese del 23.9.2001)
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto per tre
gare al calciatore Renato Buso “perché al termine della gara da circa venti
metri calciava intenzionalmente il pallone in direzione dell’arbitro senza
colpirlo”.
Contro la relativa delibera ha proposto reclamo la società, chiedendo in
via principale la revoca e in subordine la riduzione della squalifica. A sostegno
della richiesta principale ha dedotto che il calciatore Buso, sottoposto durante
la gara a ripetuti falli l’ultimo dei quali gli aveva causato la doppia frattura del
setto nasale, avrebbe al termine della partita calciato lontano il pallone come
sfogo personale contro la malasorte e senza l’intenzione di colpire, intimorire
o offendere l’arbitro. A sostegno della richiesta subordinata ha dedotto che
comunque la squalifica per tre gare sarebbe troppo penalizzante e che
dovrebbe essere ridotta quanto meno per la ricorrenza delle attenuanti a lui
concedibili per la grave lesione riportata.
All’odierno procedimento sono comparsi il tesserato e il rappresentante
della società i quali hanno insistito per l’accoglimento del reclamo,
ribadendone tutte le motivazioni.
Il provvedimento di squalifica del Giudice Sportivo poggia sul referto di
gara dal quale risulta che al termine dell’incontro il Buso ha posizionato il
pallone sulla fascia laterale e lo ha calciato con un gesto di stizza nella
direzione del direttore di gara, senza colpirlo. Nel supplemento acquisito
l’arbitro ha confermato il referto e ha precisato di aver ritenuto che l’atto del
calciatore fosse intenzionale perché il Buso, diretto verso la porta avversaria
al momento del termine della gara, si è girato, ha raccolto la palla e la ha
calciata nella sua direzione dopo aver individuato che egli era posizionato
nella fascia centrale del campo.
In punto di fatto la ricostruzione dell’episodio antiregolamentare
contenuta nella motivazione del Giudice Sportivo non merita censura.
L’intenzionalità del gesto compiuto dal Buso è emerso con chiarezza dal
supplemento inoltrato in questa sede, che ha dettagliato le modalità del fatto.
Ne consegue che il Buso per la sua condotta merita adeguata sanzione.
Ciò posto, pare alla Commissione che le odierne acquisizioni
consentano di riesaminare però la vicenda in punto di sanzione. Non si può
infatti trascurare la documentata circostanza che il calciatore ha riportato nella
gara di che trattasi, a causa di un contrasto aereo fortuito con un avversario,
la doppia frattura del setto nasale, per cui è da ritenere che versasse in una
situazione psicologica idonea ad alterare e condizionare il suo
comportamento. Valutata tale circostanza, pare alla Commissione che la
squalifica inflitta dal primo giudice possa essere ridotta da tre a due giornate,
così accogliendo la richiesta subordinata avanzata dalla reclamante.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo, riducendo a due giornate la squalifica inflitta al
calciatore Renato Buso dello Spezia.
La tassa va restituita.
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