Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 10/10/01 n. 32/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE RENATO BUSO (Delibera G.S. Com. Uff. n. 22/C del 26.9.2001 – gara Spezia-Varese del 23.9.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 10/10/01 n. 32/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' SPEZIA CALCIO 1906 AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE RENATO BUSO (Delibera G.S. Com. Uff. n. 22/C del 26.9.2001 - gara Spezia-Varese del 23.9.2001) Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto per tre gare al calciatore Renato Buso “perché al termine della gara da circa venti metri calciava intenzionalmente il pallone in direzione dell’arbitro senza colpirlo”. Contro la relativa delibera ha proposto reclamo la società, chiedendo in via principale la revoca e in subordine la riduzione della squalifica. A sostegno della richiesta principale ha dedotto che il calciatore Buso, sottoposto durante la gara a ripetuti falli l’ultimo dei quali gli aveva causato la doppia frattura del setto nasale, avrebbe al termine della partita calciato lontano il pallone come sfogo personale contro la malasorte e senza l’intenzione di colpire, intimorire o offendere l’arbitro. A sostegno della richiesta subordinata ha dedotto che comunque la squalifica per tre gare sarebbe troppo penalizzante e che dovrebbe essere ridotta quanto meno per la ricorrenza delle attenuanti a lui concedibili per la grave lesione riportata. All’odierno procedimento sono comparsi il tesserato e il rappresentante della società i quali hanno insistito per l’accoglimento del reclamo, ribadendone tutte le motivazioni. Il provvedimento di squalifica del Giudice Sportivo poggia sul referto di gara dal quale risulta che al termine dell’incontro il Buso ha posizionato il pallone sulla fascia laterale e lo ha calciato con un gesto di stizza nella direzione del direttore di gara, senza colpirlo. Nel supplemento acquisito l’arbitro ha confermato il referto e ha precisato di aver ritenuto che l’atto del calciatore fosse intenzionale perché il Buso, diretto verso la porta avversaria al momento del termine della gara, si è girato, ha raccolto la palla e la ha calciata nella sua direzione dopo aver individuato che egli era posizionato nella fascia centrale del campo. In punto di fatto la ricostruzione dell’episodio antiregolamentare contenuta nella motivazione del Giudice Sportivo non merita censura. L’intenzionalità del gesto compiuto dal Buso è emerso con chiarezza dal supplemento inoltrato in questa sede, che ha dettagliato le modalità del fatto. Ne consegue che il Buso per la sua condotta merita adeguata sanzione. Ciò posto, pare alla Commissione che le odierne acquisizioni consentano di riesaminare però la vicenda in punto di sanzione. Non si può infatti trascurare la documentata circostanza che il calciatore ha riportato nella gara di che trattasi, a causa di un contrasto aereo fortuito con un avversario, la doppia frattura del setto nasale, per cui è da ritenere che versasse in una situazione psicologica idonea ad alterare e condizionare il suo comportamento. Valutata tale circostanza, pare alla Commissione che la squalifica inflitta dal primo giudice possa essere ridotta da tre a due giornate, così accogliendo la richiesta subordinata avanzata dalla reclamante. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo, riducendo a due giornate la squalifica inflitta al calciatore Renato Buso dello Spezia. La tassa va restituita.
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