Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 10/10/01 n. 32/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.C. GIUGLIANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE FABRIZIO ROMONDINI (Delibera G.S. Com. Uff. n. 22/C del 26.9.2001 – gara Giugliano-Frosinone del 24.9.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 10/10/01 n. 32/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' S.S.C. GIUGLIANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE FABRIZIO ROMONDINI (Delibera G.S. Com. Uff. n. 22/C del 26.9.2001 - gara Giugliano-Frosinone del 24.9.2001) Contro la delibera indicata in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato per due gare il calciatore Fabrizio Romondini del Giugliano "per comportamento offensivo verso l'arbitro al termine della gara", ha proposto reclamo la società chiedendo la riduzione della squalifica. A sostegno del gravame ha dedotto che il proprio tesserato non avrebbe proferito alcuna frase offensiva o minacciosa all’indirizzo dell’arbitro, ma avrebbe soltanto protestato, in maniera sia pure scorretta, per cui le due giornate di squalifica sarebbero una sanzione troppo severa. Al procedimento odierno, è comparso per la reclamante società l’amministratore unico della stessa. Ritiene la Commissione che gli atti acquisiti consentano l’accoglimento del gravame. Dal referto di gara risulta che al termine della gara il calciatore Romondini si è avvicinato all'arbitro e gli ha urlato "abbiamo perso per colpa tua; c'erano tre rigori per noi! Hanno visto in diretta in tutta Italia”. Il ragguaglio ufficiale, a parere della Commissione, non può supportare il grave addebito di "offesa all’arbitro", in quanto la frase incriminata, seppure espressa in modo ruvido, non contiene alcuna offesa diretta all'onore e al decoro del direttore di gara e non contiene neppure espressioni minacciose, ma soltanto critiche irriguardose alla direzione arbitrale. Così ridimensionata, la condotta del Romondini può essere sanzio nata con una sola gioranta di squalifica, secondo il parametro sanzionatorio in materia da sempre adottato da quest’organo disciplinare. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo, riducendo ad una giornata la squalifica inflitta al calciatore Fabrizio Romondini del Giugliano. La tassa va restituita.
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