Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 10/10/01 n. 32/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE FRANCESCO CHIETTI (F.C. PUTEOLANA) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE (Delibera G.S. Com. Uff. n. 18/C del 19.9.2001 – gara Campobasso-Puteolana del 16.9.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 10/10/01 n. 32/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DEL CALCIATORE FRANCESCO CHIETTI (F.C. PUTEOLANA)
AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE (Delibera G.S.
Com. Uff. n. 18/C del 19.9.2001 - gara Campobasso-Puteolana del 16.9.2001)
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica per quattro gare al calciatore Francesco Chietti della Puteolana “per
atto di particolare violenza verso un avversario che colpiva, a gioco fermo,
con i tacchetti al viso provocandogli una ferita con una fuoriuscita di sangue
(r. A.A.)”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo il tesserato per ottenere in
principalità la revoca della squalifica e in subordine la congrua riduzione della
stessa. A sostegno della richiesta di tesi ha dedotto, producendo il filmato
televisivo, che lo scontro con l’avversario, colpevole di un fallo in suo danno
sanzionato dall’arbitro, sarebbe avvenuto in concomitanza di una azione di
gioco e che nella caduta egli avrebbe involotariamente impattato il suddetto
provocandogli una modesta escoriazione; a sostegno della richiesta di ipotesi
ha dedotto che la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo sarebbe comunque
eccessiva, difettando gli elementi di aggravamento della sanzione, e cioè la
intenzionalità, il gioco fermo e la gravità della lesione.
In esito alla odierna riunione, nella quale nessuno è comparso per il
tesserato e per la società, ritiene la Commissione che il reclamo non possa
essere accolto.
Dal referto di gara dell’assistente arbitrale risulta che al 45° del
secondo tempo il Chietti a gioco fermo ha scalciato da terra il calciatore
avversario, procurandogli con i tacchetti una ferita al viso con fuoriuscita di
sangue. Dal supplemento risulta poi che l’atto di violenza è stato consumato
quando l’azione era finita da un breve ma apprezzabile lasso di tempo (caduta
dei calciatori e fuoriuscita del pallone dalla linea laterale) e che il calciatore
avversario ha riportato non una semplice escoriazione di modesta entità, ma
una ferita sanguinante percepita anche dall’arbitro.
Va premesso che nella specie non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 31 n. a4
del Codice di Giustizia Sportiva che facultizza l’organo disciplinare a prendere
visione del filmato televisivo, per cui il caso che ci occupa deve essere risolto
sulla scorta dei referti di gara.
Il dettagliato ragguaglio ufficiale supporta la qualificazione data
all’infrazione dal primo giudice, e cioè di “atto di particolare violenza a gioco
fermo”, e smentisce la versione fornita dal reclamante sia in ordine ai tempi e
alle modalità del fatto, sia in relazione alla modesta entità della lesione
causata, per cui appaiono infondate sia la richiesta di tesi, non emergendo
dagli atti la involontarietà dell’atto che giustificherebbe la revoca, sia la
richiesta subordinata di riduzione della squalifica, che appare perfettamente
adeguata alla gravità della infrazione secondo i consueti parametri
sanzionatori adottati da questa Commissione.
Si impone quindi la reiezione del reclamo con l’addebito della tassa.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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