Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 10/10/01 n. 32/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE FRANCESCO CHIETTI (F.C. PUTEOLANA) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE (Delibera G.S. Com. Uff. n. 18/C del 19.9.2001 – gara Campobasso-Puteolana del 16.9.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 10/10/01 n. 32/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE FRANCESCO CHIETTI (F.C. PUTEOLANA) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE (Delibera G.S. Com. Uff. n. 18/C del 19.9.2001 - gara Campobasso-Puteolana del 16.9.2001) Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per quattro gare al calciatore Francesco Chietti della Puteolana “per atto di particolare violenza verso un avversario che colpiva, a gioco fermo, con i tacchetti al viso provocandogli una ferita con una fuoriuscita di sangue (r. A.A.)”. Contro tale delibera ha proposto reclamo il tesserato per ottenere in principalità la revoca della squalifica e in subordine la congrua riduzione della stessa. A sostegno della richiesta di tesi ha dedotto, producendo il filmato televisivo, che lo scontro con l’avversario, colpevole di un fallo in suo danno sanzionato dall’arbitro, sarebbe avvenuto in concomitanza di una azione di gioco e che nella caduta egli avrebbe involotariamente impattato il suddetto provocandogli una modesta escoriazione; a sostegno della richiesta di ipotesi ha dedotto che la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo sarebbe comunque eccessiva, difettando gli elementi di aggravamento della sanzione, e cioè la intenzionalità, il gioco fermo e la gravità della lesione. In esito alla odierna riunione, nella quale nessuno è comparso per il tesserato e per la società, ritiene la Commissione che il reclamo non possa essere accolto. Dal referto di gara dell’assistente arbitrale risulta che al 45° del secondo tempo il Chietti a gioco fermo ha scalciato da terra il calciatore avversario, procurandogli con i tacchetti una ferita al viso con fuoriuscita di sangue. Dal supplemento risulta poi che l’atto di violenza è stato consumato quando l’azione era finita da un breve ma apprezzabile lasso di tempo (caduta dei calciatori e fuoriuscita del pallone dalla linea laterale) e che il calciatore avversario ha riportato non una semplice escoriazione di modesta entità, ma una ferita sanguinante percepita anche dall’arbitro. Va premesso che nella specie non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 31 n. a4 del Codice di Giustizia Sportiva che facultizza l’organo disciplinare a prendere visione del filmato televisivo, per cui il caso che ci occupa deve essere risolto sulla scorta dei referti di gara. Il dettagliato ragguaglio ufficiale supporta la qualificazione data all’infrazione dal primo giudice, e cioè di “atto di particolare violenza a gioco fermo”, e smentisce la versione fornita dal reclamante sia in ordine ai tempi e alle modalità del fatto, sia in relazione alla modesta entità della lesione causata, per cui appaiono infondate sia la richiesta di tesi, non emergendo dagli atti la involontarietà dell’atto che giustificherebbe la revoca, sia la richiesta subordinata di riduzione della squalifica, che appare perfettamente adeguata alla gravità della infrazione secondo i consueti parametri sanzionatori adottati da questa Commissione. Si impone quindi la reiezione del reclamo con l’addebito della tassa. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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