Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 10/10/01 n. 32/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SANT’ANASTASIA AVVERSO LA AMMENDA DI € 10.500 (L. 20.330.730) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 14/C del 12.9.2001 – gara Sant’Anastasia-Cavese del 9.9.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 10/10/01 n. 32/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' A.C. SANT’ANASTASIA AVVERSO LA
AMMENDA DI € 10.500 (L. 20.330.730) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 14/C del
12.9.2001 - gara Sant’Anastasia-Cavese del 9.9.2001)
La società A.C. Sant’Anastasia ha preannunciato reclamo avverso la
ammenda di 10.500 euro inflitta dal Giudice Sportivo.
Successivamente la società suddetta non ha fatto seguito con i motivi
nel termine di rito, per cui si impone la declaratoria di inammissibilità ex art. 29
co. 9° del Codice di Giustizia Sportiva.
Per questi motivi, la Commissione
d i c h i a r a
l’inammissibilità del reclamo.
La tassa va incamerata.
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