Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 10/10/01n. 32/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO PADOVA AVVERSO LA AMMENDA DI € 15.000 (L. 29.044.050) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 18/C del 19.9.2001 – gara Carrarese-Padova del 16.9.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 10/10/01n. 32/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' CALCIO PADOVA AVVERSO LA AMMENDA
DI € 15.000 (L. 29.044.050) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 18/C del 19.9.2001 -
gara Carrarese-Padova del 16.9.2001)
Avverso il provvedimento indicato in epigrafe, la società Calcio Padova
ha proposto reclamo richiedendo la revoca della sanzione o, in subordine, la
riduzione consistente della stessa.
A sostegno del gravame ha dedotto: a) gli incidenti avvenuti in
occasione della gara Carrarese-Padova del 16.9.2001 sono stati
principalmente provocati dai tifosi della Carrarese, come ampiamente riportato
dalla stampa, e come dimostra il fatto che gli unici provvedimenti assunti dalla
Forza Pubblica abbiano riguardato l’arresto di cinque tifosi della Carrarese,
peraltro avvenuto in flagranza tanto da essere processati per direttissima
(violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale); b) il provvedimento del Giudice
Sportivo trae origine dal referto dell’arbitro, il quale non solo non segnala le
intemperanze dei tifosi della Carrarese, ma arriva a descrivere anche incidenti
avvenuti fuori dallo stadio: il che appare inverosimile essendo lo stesso
impegnato a dirigere un incontro di calcio “all’interno dello stadio”. Ha
sostenuto in sintesi che il referto dell’arbitro sarebbe incompleto e
contradditorio e che il provvedimento impugnato apparirebbe confuso nelle
motivazioni, laddove il Giudice Sportivo segnala la persistenza
dell’atteggiamento offensivo e aggressivo dei sostenitori “locali” (quindi della
Carrarese, peraltro non sanzionata).
All’odierna riunione la società è stata rappresentata dall’avvocato Enzo
Conte il quale, ribaditi e valorizzati i motivi del ricorso, ha insistito per
l’accoglimento dello stesso.
Ritiene la Commissione che gli argomenti sottoposti alla propria
attenzione dimostrino effettivamente una notevole carenza di logicità nella
ricostruzione dei fatti, quali risultano dagli atti ufficiali. E’ vero che gli incidenti
fra tifoserie sono normalmente rilevati da altri collaboratori diversi dall’arbitro,
ma è altrettanto vero che, ove gli stessi siano rilevati da quest’ultimo, debbano
comunque risultare completi e congruenti, quali non appaiono nella fattispecie
in esame.
Pertanto valutate le circostanze attenuanti a favore della società
reclamante, che in campo avverso era menomata nei poteri di prevenzione e
di controllo della propria tifoseria, è opinione della Commissione che possa
essere accolta la richiesta subordinata di decurtazione della sanzione,
riducendo la stessa a 5.000 euro (9.681.350).
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo, riducendo la ammenda a 5.000 euro
(L. 9.681.350).
La tassa va restituita.
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