Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 12/12/01 n. 82/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO CHIETI AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE DOMENICO DE SIMONE (Delibera G.S. Com. Uff. n. 69/C del 28.11.2001 – gara Fermana-Chieti del 25.11.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 12/12/01 n. 82/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' CALCIO CHIETI AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE DOMENICO DE SIMONE (Delibera G.S. Com. Uff. n. 69/C del 28.11.2001 - gara Fermana-Chieti del 25.11.2001) Con delibera del Giudice Sportivo veniva squalificato per due gare effettive il calciatore del Calcio Chieti Domenico De Simone per atto di violenza verso un avversario a giuoco fermo. Presentava reclamo, nelle forme e nei termini di rito, la società, riconoscendo che il De Simone aveva spinto il calciatore avversario, ma non violentemente né mettendo una mano sul volto del calciatore avversario, bensì avvicinando la mano sul petto di questi al fine di poter battere più velocemente possibile un calcio di punizione concesso a favore della sua squadra. Tanto premesso si concludeva chiedendo la riduzione della squalifica ad una giornata di gara. All’odierna seduta nessuno è presente. Osserva la Commissione che il reclamo deve essere respinto. Il rapporto del direttore di gara, atto ufficiale e di fede privilegiata, descrive infatti con chiarezza e precisione il comportamento tenuto dal calciatore squalificato, indubbiamente qualificabile come atto di violenza per le sue modalità intrinseche; il predetto rapporto da poi atto in maniera inequivoca della circostanza che l’azione fallosa del De Simone venne commessa a gioco fermo. Tanto giustifica, quindi, la conferma della decisione reclamata, con conseguente rigetto del proposto gravame. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it