Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 12/12/01 n. 82/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PESCARA CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI € 1.000 (L. 1.936.270) E AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE ALESSANDRO SBRIZZO (Delibera G.S. Com. Uff. n. 69/C del 28.11.2001 – gara Pescara-Avellino del 25.11.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 12/12/01 n. 82/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' PESCARA CALCIO AVVERSO LA
AMMENDA DI € 1.000 (L. 1.936.270) E AVVERSO LA SQUALIFICA PER
TRE GARE DEL CALCIATORE ALESSANDRO SBRIZZO (Delibera G.S.
Com. Uff. n. 69/C del 28.11.2001 - gara Pescara-Avellino del 25.11.2001)
Con delibera del Giudice Sportivo veniva squalificato per tre gare
effettive il calciatore del Pescara Calcio Alessandro Sbrizzo per aver tenuto
comportamento irriguardoso verso l’arbitro spingendo lo stesso con il petto e
veniva altresì irrogata alla società Pescara Calcio l'ammenda di 1.000 euro
per presenza nel recinto di gioco di numerose persone non autorizzate che
per il loro allontanamento provocavano ritardo sull’ora d’inizio della gara; al
termine, mentre gli ufficiali di gara lasciavano l’impianto sportivo alcune
persone non identificate rivolgevano ai medesimi frasi offensive.
Presentava reclamo, nelle forme e nei termini di rito, la società,
depositando articolata memoria descrittiva dei fatti.
Nella medesima si sostiene che il comportamento del calciatore
(l’avere, in particolare, spinto il direttore di gara con il proprio petto) era da
considerarsi assolutamente involontario e fortuito e provocato esclusivamente
dalla vicinanza tra l’arbitro ed il calciatore; che le espressioni pronunciate dal
calciatore erano da considerarsi istintive e volgari ma non certo irrispettose; e,
più in generale, che il comportamento del calciatore era da inquadrarsi in una
vigorosa manifestazione di protesta tenuta negli ultimissimi minuti della gara -
e pertanto dopo quasi due ore di prolungato sforzo atletico - senza peraltro
alcuna volontà di mancare di rispetto al direttore di gara.
Quanto all'ammenda, si evidenziava invece che le persone allontanate
dal direttore di gara non si trovavano nel recinto di gioco, che le stesse erano
comunque da considerare “autorizzate”, trattandosi di addetti al servizio di
ordine e che le persone che a fine gara ebbero a rivolgere frasi offensive
all’arbitro stazionavano all’esterno del recinto che delimita l’impianto e furono
subito allontanate mentre addetti al servizio accompagnavano la terna
arbitrale all’imbocco dell’autostrada.
Tanto premesso, si concludeva chiedendo la riduzione della squalifica
irrogata allo Sbrizzo ad una sola giornata di gara e comunque la riduzione
della squalifica nonché l’annullamento o, in subordine, la riduzione
dell'ammenda al minimo.
All’odierna seduta il calciatore Alessandro Sbrizzo e il segretario della
società Pescara Calcio Sig. Luigi Gramenzi si sono riportati al reclamo.
Osserva la Commissione che il reclamo merita parziale accoglimento.
Dalla lettura del rapporto arbitrale si evince con assoluta chiarezza la
condotta irriguardosa tenuta dal calciatore (desumibile dalla pronuncia ad alta
voce di espressione volgare) e la circostanza che la stessa fu accompagnata
da atto di impeto che - secondo quanto dichiara espressamente il direttore di
gara - non era diretto a colpirlo intenzionalmente, ma soltanto a dare più
vigore alla protesta.
Tanto giustifica la conseguente riduzione di una giornata di squalifica al
calciatore del Pescara Sbrizzo.
Quanto all'ammenda si osserva, invece, che la sanzione irrogata si
rivela assolutamente equa e proporzionata in relazione ai fatti di cui al
provvedimento impugnato; in tale parte, quindi, il reclamo proposto va
rigettato.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo a due gare la
squalifica inflitta al calciatore Alessandro Sbrizzo; conferma nel resto.
La tassa va restituita.
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