Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 14/02/02 n. 129/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL DIRIGENTE GIACOMO BATTAGLIONI AVVERSO LA SUA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 27.2.2002 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 119/C del 6.2.2002 – gara Fermana-Taranto del 3.2.2002) – PROCEDURA D’URGENZA

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 14/02/02 n. 129/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL DIRIGENTE GIACOMO BATTAGLIONI AVVERSO LA SUA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 27.2.2002 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 119/C del 6.2.2002 - gara Fermana-Taranto del 3.2.2002) – PROCEDURA D’URGENZA Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo sanzionava il Signor Giacomo Battaglioni, Presidente della Fermana Calcio con la inibizione a tutto il 27.2.2002 per comportamento gravemente scorretto nei confronti del dirigente di una squadra avversaria interponeva impugnazione l’interessato. Nella medesima si sosteneva che il fatto a lui addebitato era sì avvenuto ma dopo che per ben tre volte era stato ingiuriato dal Presidente del Taranto. La Commissione Disciplinare, letti gli atti e i motivi di impugnazione, osserva: Le doglianze di Giacomo Battaglioni trovano puntuale conferma negli atti ufficiali di gara. La reazione dell’appellante trova giustificazione in punto di reazione ma non in punto di esimente posto che nel diritto sportivo non possono trovare accoglimento le norme di altro ordinamento. Sanzione adeguata appare essere quella della ammonizione. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo irrogando la sanzione della ammonizione al dirigente Giacomo Battaglioni. La tassa va restituita.
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