Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 14/02/02 n. 129/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO PADOVA AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 10.250 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 112/C del 30.1.2002 – gara Albinoleffe-Padova del 27.1.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 14/02/02 n. 129/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' CALCIO PADOVA AVVERSO LA AMMENDA
DI EURO 10.250 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 112/C del 30.1.2002 - gara
Albinoleffe-Padova del 27.1.2002)
Reclamando nei modi e termini di rito avverso la decisione con cui il
Giudice Sportivo le ha irrogato l’ammenda di euro 10.250 per i fatti indicati in
motivazione, la società Calcio Padova assume doversi tale sanzione ritenere
ingiusta, atteso che: l'esposizione e lo sventolio da parte dei propri sostenitori
di drappi riportanti unicamente '"una elaborazione grafica dello scudetto della
ricorrente", nonchè scritte dirette ad individuare una corrente "del più vasto
tifo ULTRAS”, non può costituire fatto sanzionabile; nessun rilievo di
“intemperanza o di disordine o di incomposta violenza" - elementi costituenti,
per affermati principi, il necessario presupposto della responsabilità oggettiva
-può essere ravvisato nei cori intonati dagli ultras Patavini, oltretutto non
ricollegabili all'evento sportivo, non essendo presenti sul campo "giocatori
ebrei o americani” o "dirigenti sionisti".
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, ascoltato il
rappresentante della società che aveva chiesto l'audizione personale,
esaminati gli atti, visto il disposto dell'art. 10, comma 2, del Nuovo Codice di
Giustizia Sportiva, ritiene di non potere accogliere il gravame.
Questo, dovendosi a suo avviso ravvisare, nella rappresentazione
grafica di uno degli striscioni esposti dai sostenitori della reclamante, carattere
di simbolo o emblema espressivo di violenza e parimenti considerare
espressioni di palese discriminazione razziale i cori e gli slogan intonati dai
predetti sostenitori.
Di modo che, non risultando essersi nella circostanza verificati i fatti
che la norma sopra richiamata indica quali elementi idonei ad escludere o
quanto meno ad attenuare la responsabilità della società, nè la decisione
impugnata apparendo censurabile in punto di adeguatezza della sanzione, se
ne impone l'integrale conferma.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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