Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 14/05/03 n. 254 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE TERLIZZI CHRISTIAN (A.C. CESENA S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.240/C DEL 29/4/2003 GARA CESENA-PISA DEL 27/4/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 14/05/03 n. 254 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE TERLIZZI CHRISTIAN (A.C. CESENA S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.240/C DEL 29/4/2003 GARA CESENA-PISA DEL 27/4/2003). Con delibera del Giudice Sportivo veniva squalificato per due gare effettive il calciatore della società A.C. Cesena S.p.a. Christian Terlizzi per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di giuoco. Presentava reclamo, nelle forme e nei termini di rito, il calciatore, assumendo che il comportamento falloso era avvenuto nel corso di azione di giuoco e che era finalizzato a proteggere l’uscita del portiere della propria squadra. Tanto premesso si concludeva chiedendo la riduzione della squalifica ad una giornata di gara. In sede di supplemento l’Assistente Arbitrale precisava che, quando già il pallone era saldamente nelle mani del portiere del Cesena, il Terlizzi colpiva con una gomitata al viso e volontariamente il calciatore avversario per impedire che questi contrastasse il portiere. All’odierna seduta era presente l’avv. Dolcini Carlo in rappresentanza del calciatore che si riportava all’atto di reclamo. Osserva la Commissione che il reclamo deve essere respinto. Il rapporto dell'Assistente Arbitrale ed il relativo supplemento, atti ufficiali e di fede previlegiata, descrivono infatti con chiarezza e precisione il comportamento tenuto dal calciatore Terlizzi, correttamente qualificato dal Giudice Sportivo come violento, perché estrinsecatosi con lo sferrare una gomitata a calciatore avversario e come tenuto con il pallone non a distanza di giuoco perché compiuto quando già il pallone era saldamente nelle mani del portiere del Cesena. Tanto giustifica la conferma della decisione reclamata, con conseguente rigetto del proposto gravame. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo del calciatore Terlizzi Christian. La tassa va addebitata alla società A.C. Cesena S.p.a.-.
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