Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 14/05/03 n. 254 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ L’AQUILA CALCIO S.P.A. AVVERSO AMMENDA 5.000,00 EURO ED SQUALIFICA QUATTRO GARE CALCIATORE BARBOSA DA SILVA WILLIAM (C.U. N.235/C DEL 22/4/2003 GARA FERMANA-L’AQUILA DEL 19/4/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 14/05/03 n. 254 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ L'AQUILA CALCIO S.P.A. AVVERSO AMMENDA 5.000,00
EURO ED SQUALIFICA QUATTRO GARE CALCIATORE BARBOSA DA SILVA
WILLIAM (C.U. N.235/C DEL 22/4/2003 GARA FERMANA-L’AQUILA DEL
19/4/2003).
Con delibera del Giudice Sportivo veniva squalificato per quattro gare effettive
il calciatore della società L’Aquila Calcio S.p.a. William Barbosa Da Silva per atto di
particolare violenza verso un avversario che colpiva a giuoco fermo con un pugno al
viso provocandogli una lesione lacera al labbro; e veniva altresì irrogata alla società
L’Aquila Calcio S.p.a. l'ammenda di 5.000,00 euro “per lancio nel primo tempo di un
petardo di notevole potenza e di numerosi sputi che colpivano anche al viso un
Assistente Arbitrale; perchè propri sostenitori in campo avverso, inoltre, lanciavano -
nel secondo tempo di gara - un petardo di notevole potenza, oggettivamente
pericoloso per l'incolumità personale, che – esplodendo a qualche metro dall'arbitro-
gli provocava forte dolore ad un orecchio e stordimento rendendo necessario
l'intervento dei sanitari e breve sospensione del gioco”.
Presentava reclamo, nelle forme e nei termini di rito, la società, depositando
articolata memoria descrittiva dei fatti.
Nella medesima si sostiene che il comportamento del Barbosa Da Silva per
atto di particolare violenza verso un avversario che colpiva a giuoco fermo doveva
essere inquadrato e qualificato come reazione a comportamento aggressivo tenuto
nei suoi confronti dal calciatore avversario Mastronunzio Salvatore, che gli aveva
messo le mani sul viso spingendolo all’indietro; si aggiunge inoltre che il Barbosa Da
Silva si era limitato a spingere il calciatore avversario senza sferrargli alcun pugno e
senza tantomeno procurargli alcuna ferita.
Quanto all’ammenda si segnalava che i fatti posti a base dell’irrogata sanzione
non avevano provocato alcun danno ed inoltre che gli sputi che avevano colpito al
viso l’Assistente Arbitrale erano da addebitare ai sostenitori della Fermana e non
della società L’Aquila.
Tanto premesso si concludeva chiedendo la riduzione della squalifica ad una
giornata di gara e la riduzione dell'ammenda al minimo.
In sede di supplemento l’Assistente Arbitrale confermava che il calciatore della
Fermana era stato colpito con pugno al volto dal Barbosa Da Silva e che tanto
determinò fuoriuscita di sangue dal labbro e necessità di soccorso da parte dei
massaggiatori.
All’odierna seduta nessuno era presente.
Osserva la Commissione che il reclamo merita parziale accoglimento.
Deve essere respinto il reclamo proposto avverso la squalifica del calciatore
Barbosa Da Silva. In proposito si osserva che il rapporto dell'Assistente Arbitrale ed il
relativo supplemento, atti ufficiali e di fede previlegiata, descrivono infatti con
chiarezza e precisione il comportamento offensivo tenuto dal calciatore squalificato,
correttamente qualificato dal Giudice Sportivo come atto di particolare violenza verso
un avversario perché consistito nello sferrare un pugno con conseguente fuoriuscita
di sangue dal labbro e necessità di soccorso da parte dei massaggiatori, ed a giuoco
fermo, come si evince dalla lettura del referto dell’Assistente Arbitrale.
Merita invece accoglimento il reclamo proposto avverso l’irrogazione della
sanzione pecuniaria alla società, in quanto una parte dei comportamenti oggetto
della sanzione irrogata sono stati commessi dai sostenitori della Fermana e non della
società L’Aquila (vedasi rapporto dell’Assistente Arbitrale) ed inoltre per la mancanza
di danno o pericolo concreto derivato dagli altri comportamenti tenuti dai tifosi della
società L’Aquila e sanzionati dal Giudice Sportivo.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo proposto avverso l’irrogazione della squalifica per quattro
gare effettive al calciatore William Barbosa Da Silva (L’Aquila Calcio S.p.a.) e di
accogliere il reclamo avverso l’irrogazione della sanzione dell'ammenda riducendola
a 3.500,00 euro.
La tassa non va addebitata.
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