Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 14/05/03 n. 254 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ L’AQUILA CALCIO S.P.A. AVVERSO AMMENDA 5.000,00 EURO ED SQUALIFICA QUATTRO GARE CALCIATORE BARBOSA DA SILVA WILLIAM (C.U. N.235/C DEL 22/4/2003 GARA FERMANA-L’AQUILA DEL 19/4/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 14/05/03 n. 254 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ L'AQUILA CALCIO S.P.A. AVVERSO AMMENDA 5.000,00 EURO ED SQUALIFICA QUATTRO GARE CALCIATORE BARBOSA DA SILVA WILLIAM (C.U. N.235/C DEL 22/4/2003 GARA FERMANA-L’AQUILA DEL 19/4/2003). Con delibera del Giudice Sportivo veniva squalificato per quattro gare effettive il calciatore della società L’Aquila Calcio S.p.a. William Barbosa Da Silva per atto di particolare violenza verso un avversario che colpiva a giuoco fermo con un pugno al viso provocandogli una lesione lacera al labbro; e veniva altresì irrogata alla società L’Aquila Calcio S.p.a. l'ammenda di 5.000,00 euro “per lancio nel primo tempo di un petardo di notevole potenza e di numerosi sputi che colpivano anche al viso un Assistente Arbitrale; perchè propri sostenitori in campo avverso, inoltre, lanciavano - nel secondo tempo di gara - un petardo di notevole potenza, oggettivamente pericoloso per l'incolumità personale, che – esplodendo a qualche metro dall'arbitro- gli provocava forte dolore ad un orecchio e stordimento rendendo necessario l'intervento dei sanitari e breve sospensione del gioco”. Presentava reclamo, nelle forme e nei termini di rito, la società, depositando articolata memoria descrittiva dei fatti. Nella medesima si sostiene che il comportamento del Barbosa Da Silva per atto di particolare violenza verso un avversario che colpiva a giuoco fermo doveva essere inquadrato e qualificato come reazione a comportamento aggressivo tenuto nei suoi confronti dal calciatore avversario Mastronunzio Salvatore, che gli aveva messo le mani sul viso spingendolo all’indietro; si aggiunge inoltre che il Barbosa Da Silva si era limitato a spingere il calciatore avversario senza sferrargli alcun pugno e senza tantomeno procurargli alcuna ferita. Quanto all’ammenda si segnalava che i fatti posti a base dell’irrogata sanzione non avevano provocato alcun danno ed inoltre che gli sputi che avevano colpito al viso l’Assistente Arbitrale erano da addebitare ai sostenitori della Fermana e non della società L’Aquila. Tanto premesso si concludeva chiedendo la riduzione della squalifica ad una giornata di gara e la riduzione dell'ammenda al minimo. In sede di supplemento l’Assistente Arbitrale confermava che il calciatore della Fermana era stato colpito con pugno al volto dal Barbosa Da Silva e che tanto determinò fuoriuscita di sangue dal labbro e necessità di soccorso da parte dei massaggiatori. All’odierna seduta nessuno era presente. Osserva la Commissione che il reclamo merita parziale accoglimento. Deve essere respinto il reclamo proposto avverso la squalifica del calciatore Barbosa Da Silva. In proposito si osserva che il rapporto dell'Assistente Arbitrale ed il relativo supplemento, atti ufficiali e di fede previlegiata, descrivono infatti con chiarezza e precisione il comportamento offensivo tenuto dal calciatore squalificato, correttamente qualificato dal Giudice Sportivo come atto di particolare violenza verso un avversario perché consistito nello sferrare un pugno con conseguente fuoriuscita di sangue dal labbro e necessità di soccorso da parte dei massaggiatori, ed a giuoco fermo, come si evince dalla lettura del referto dell’Assistente Arbitrale. Merita invece accoglimento il reclamo proposto avverso l’irrogazione della sanzione pecuniaria alla società, in quanto una parte dei comportamenti oggetto della sanzione irrogata sono stati commessi dai sostenitori della Fermana e non della società L’Aquila (vedasi rapporto dell’Assistente Arbitrale) ed inoltre per la mancanza di danno o pericolo concreto derivato dagli altri comportamenti tenuti dai tifosi della società L’Aquila e sanzionati dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo proposto avverso l’irrogazione della squalifica per quattro gare effettive al calciatore William Barbosa Da Silva (L’Aquila Calcio S.p.a.) e di accogliere il reclamo avverso l’irrogazione della sanzione dell'ammenda riducendola a 3.500,00 euro. La tassa non va addebitata.
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