Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 14/05/03 n. 254 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ PESCARA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE GIUSEPPE ANTONACCIO ED AMMENDA 500,00 EURO (C.U. N.240/C DEL 29/4/2003 GARA BENEVENTO-PESCARA DEL 27/4/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 14/05/03 n. 254 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ PESCARA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE GIUSEPPE ANTONACCIO ED AMMENDA 500,00 EURO (C.U. N.240/C DEL 29/4/2003 GARA BENEVENTO-PESCARA DEL 27/4/2003). Con delibera del Giudice Sportivo veniva squalificato per due gare effettive il calciatore del Pescara Calcio S.p.a. Giuseppe Antonaccio per atto di violenza verso un avversario a giuoco fermo; e veniva altresì irrogata alla società Pescara Calcio S.p.a. l'ammenda di 500,00 euro perchè propri sostenitori in campo avverso lanciavano prima e durante la gara numerosi petardi anche di notevole potenza, senza provocare danni. Presentava reclamo, nelle forme e nei termini di rito, la società, depositando articolata memoria descrittiva dei fatti. Nella medesima si sostiene che il comportamento dell’Antonaccio era consistito in un mero spintonarsi reciproco con un calciatore avversario e si protestava l’eccessività della sanzione pecuniaria irrogata essendosi trattato di lancio di alcuni mortaretti. Tanto premesso si concludeva chiedendo la riduzione della squalifica del calciatore ad una giornata di gara e l’annullamento o quantomeno la riduzione dell'ammenda. All’odierna seduta era presente l’avv. Claudio Croce che concludeva riportandosi all’atto di reclamo. Osserva la Commissione che il reclamo deve essere respinto. In proposito si osserva che il rapporto del direttore di gara, atto ufficiale e di fede previlegiata, descrive con chiarezza e precisione il comportamento offensivo tenuto dal calciatore squalificato, correttamente qualificato dal Giudice Sportivo come atto di violenza perché consistito nello sferrare un pugno ad un avversario colpendolo al volto, ed a giuoco fermo, come si evince dalla lettura del referto richiamato. Merita altresì di essere respinto anche il reclamo proposto avverso l’irrogazione della sanzione pecuniaria alla società, in quanto la modesta sanzione irrogata si rivela equa in relazione ai fatti oggetto di segnalazione da parte del commissario di campo. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Pescara Calcio S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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