Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 14/05/03 n. 254 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE DEL VECCHIO GENNARO (C.U. N.240/C DEL 29/4/2003 GARA LANCIANO-SAMBENEDETTESE DEL 27/4/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 14/05/03 n. 254 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE DEL VECCHIO GENNARO (C.U. N.240/C DEL 29/4/2003 GARA LANCIANO-SAMBENEDETTESE DEL 27/4/2003). Con fax datato 30/4/2003 la società sportiva S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. ha preannunciato reclamo contro la delibera indicata in epigrafe con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato per due gare il calciatore Del Vecchio Gennaro per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo. Con nuova comunicazione del 7/5/2003 la medesima società ha comunicato di non voler procedere all’inoltro del reclamo per cui si impone a norma dell’art.29 del Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a la inammissibilità del gravame. La tassa va addebitata.
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