Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 14/11/01 n. 57/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO MONZA AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE PAOLO COZZI (Delibera G.S. Com. Uff. n. 46/C del 31.10.2001 – gara Carrarese-Monza del 28.10.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 14/11/01 n. 57/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO MONZA AVVERSO LA SQUALIFICA
PER DUE GARE DEL CALCIATORE PAOLO COZZI (Delibera G.S. Com.
Uff. n. 46/C del 31.10.2001 - gara Carrarese-Monza del 28.10.2001)
La società Monza ha proposto reclamo contro la delibera indicata in
epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare
al calciatore Paolo Cozzi “per comportamento offensivo verso gli ufficiali di
gara (r.AA)”. Ha chiesto la riduzione della squalifica sostenendo che
l’assistente arbitrale, a causa della sua distanza, non sarebbe stato in grado
di percepire con chiarezza le parole pronunciate dal tesserato e che tale
episodio, subsunto nella tipologia della condotta irriguardosa, andrebbe
sanzionato con un solo turno di squalifica.
All’odierna riunione il rappresentante della società e il tesserato hanno
insistito nella richiesta di cui al reclamo, ribadendone le motivazioni.
Va premesso che nel procedimento disciplinare sportivo l’unica verità
conoscibile è quella risultante dagli atti ufficiali e tali atti, nella fattispecie, non
consentono di accedere alla tesi difensiva.
Nel supplemento acquisito dalla Commissione l’assistente arbitrale ha
confermato il referto di gara dal quale risulta che al 17° del secondo tempo,
dopo un’azione di gioco, il calciatore Cozzi ha urlato al suo indirizzo la frase
“siete dei bastardi”. Nel medesimo supplemento l’assistente arbitrale ha
precisato di essersi trovato, al momento del fatto, a circa venti metri dal
calciatore con la visuale completamente libera.
Tale risultanza non può essere neutralizzata dalle mere allegazioni
difensive, prive di ogni riscontro. Ciò posto, si osserva che la squalifica inflitta
al tesserato non eccede i limiti di un’equa sanzione, per cui non ricorrono le
condizioni per modificare, sotto il profilo del quantum, la delibera gravata. Va
aggiunto che i due turni di squalifica rispondono al consueto parametro
sanzionatorio adottato da questa Commissione per la fattispecie delle “offese
agli ufficiali di gara”.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va addebitata.
Share the post "Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 14/11/01 n. 57/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO MONZA AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE PAOLO COZZI (Delibera G.S. Com. Uff. n. 46/C del 31.10.2001 – gara Carrarese-Monza del 28.10.2001)"