Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 16/04/03 n. 230 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ VIS PESARO 1898 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE CALCIATORE BARISON FABIO (C.U. N.213/C DEL 1/4/2003 GARA VIS PESARO-TARANTO DEL 30/3/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 16/04/03 n. 230 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ VIS PESARO 1898 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE
GARE CALCIATORE BARISON FABIO (C.U. N.213/C DEL 1/4/2003 GARA VIS
PESARO-TARANTO DEL 30/3/2003).
Contro la delibera del Giudice Sportivo (C.U. N. 213/C del 1/4/2003), che ha
inflitto tre gare effettive di squalifica al calciatore Barison Fabio per "aver rivolto
all'arbitro durante la gara una frase offensiva; espulso reiterava tale comportamento",
la società Vis Pesaro 1898 S.r.l. propone reclamo richiedendo la riduzione della
sanzione.
La società motiva il suo appello in quanto la frase incriminata, anche se
espressa in modo censurabile, sarebbe stata rivolta dopo l'ennesimo fallo subito e
non sanzionato, e si configurerebbe come comportamento offensivo verso il decoro
dell'arbitro e non già come fatto violento o espressioni minacciose.
Alla riunione odierna non é presente alcun rappresentante della società.
Dall'esame del referto del direttore di gara, questa Commissione ritiene che
emerga in modo non equivoco la circostanza di tale comportamento offensivo e che
questo sia stato non contestabilmente reiterato dopo la notifica dell'espulsione.
Si ritiene dunque la sanzione del Giudice Sportivo equa ed in linea anche con
l'orientamento di questa Commissione Disciplinare con riferimento a tale tipologia di
comportamenti illeciti.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Vis Pesaro 1898 S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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