Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 16/04/03 n. 230 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.S. PALMESE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE CALCIATORE PARISE SANTO (C.U. N.213/C DEL 1/4/2003 GARA PALMESE-OLBIA DEL 30/3/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 16/04/03 n. 230 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ A.S. PALMESE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
TRE GARE CALCIATORE PARISE SANTO (C.U. N.213/C DEL 1/4/2003 GARA
PALMESE-OLBIA DEL 30/3/2003).
Nel corso della gara Palmese-Olbia, disputata il 30 marzo 2003, l’arbitro
espelleva il calciatore Santo Parise, tesserato per la società A.S. Palmese Calcio
S.r.l., perché “a gioco fermo sferrava un pugno al viso di un avversario”.
Sulla base del referto arbitrale, il Giudice Sportivo squalificava il calciatore per
tre gare.
La delibera è stata impugnata dalla società, che chiede la riduzione della
sanzione, “atteso che il calciatore si è limitato ad allungare il braccio e con mano
aperta colpiva l’avversario senza alcuna cattiveria, ma esclusivamente per foga
agonistica e sullo slancio di una precedente azione, che aveva visto il portiere
dell’Olbia trascinare brutalmente, a fondo campo, un calciatore della Palmese
rimasto infortunato, per affrettare la ripresa del gioco”.
Secondo la reclamante il pugno al viso non si configura come atto di violenza
in grado di produrre danni apprezzabili, considerato anche che nella specie il fatto
non ha impedito la prosecuzione del gioco, né ha richiesto l’intervento dei sanitari, e il
calciatore colpito ha continuato la gara senza accusare disturbo alcuno.
Ritiene la Commissione, esclusa la necessità di richiedere un supplemento di
rapporto, che le argomentazioni difensive non siano tali da attenuare la
responsabilità del calciatore, stante la chiarezza del referto arbitrale, che fa
riferimento alla circostanza che al momento il gioco non era in atto e precisa che si è
trattato di un pugno, cioè di un atto considerevolmente violento, anche se nella
specie è stato privo di conseguenze per la persona colpita.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.S. Palmese Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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