Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 19/03/03 n. 191 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 18/3/2003 ALLENATORE NICOLETTI WALTER (C.U. N.183/C DEL 11/3/2003 GARA SPEZIA-PRATO DEL 9/3/2003) PROCEDURA D’URGENZA.

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 19/03/03 n. 191 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 18/3/2003 ALLENATORE NICOLETTI WALTER (C.U. N.183/C DEL 11/3/2003 GARA SPEZIA-PRATO DEL 9/3/2003) PROCEDURA D’URGENZA. La società Spezia Calcio 1906 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato fino al 18 marzo c.a. l'allenatore Walter Nicoletti " per comportamento non regolamentare in campo, anche consistito nell'essersi portato sul terreno di gioco ed interrotto un'azione in corso" durante la gara Spezia - Prato del 9 marzo 2003, La condotta sanzionata é così descritta dall'Arbitro; "Il sig, Nicoletti Walter, dopo aver protestato sulla mancata rimessa laterale per la propria squadra, entrava nel terreno di gioco per due metri avanti alla propria panchina, interrompendo un'azione regolare di gioco della squadra ospite, fermando il pallone con i piedi". La società non contesta lo sconfinamento, ma lo giustifica con la ridotte misure dell'area tecnica riservata agli allenatori e sostiene che il tecnico, impegnato a dare istruzioni ai suoi calciatori posizionati nel centrocampo, non si era accorto che l'azione si era spostata dalla parte della sua panchina e che i calciatori, accortisi di questa presenza in campo, avevano interrotto il gioco, e così il pallone era finito nei pressi della panchina dell'allenatore. All'odierna riunione il sig. Nicoletti (assistito dal Presidente pro-tempore, Avv. Marco Stefanini) ha ribadito la sua tesi difensiva, escludendo, in particolare, di aver fermato il pallone con i piedi. Ritiene la Commissione che il reclamo non possa essere accolto nemmeno nella richiesta subordinata di revoca della squalifica e irrogazione della diffida. Premesso che il comportamento del Nicoletti dopo l'espulsione è stato sicuramente corretto, resta il fatto che le misure dell'area tecnica sono ben conosciute dall'allenatore e vanno comunque rispettate; inoltre, il referto arbitrale, dotato di fede privilegiata, depone per uno sconfinamento apprezzabile e per una volontaria (da parte del Nicoletti) interruzione del gioco. Per questi motivi la Commissione delibera di respingere il reclamo della società Spezia Calcio 1906 S.r.l. La tassa va addebitata.
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