Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 19/03/03 n. 191 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ L’AQUILA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE AURINO VINCENZO (C.U. N.177/C DEL 4/3/2003 GARA L’AQUILA-TERAMO DEL 2/3/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 19/03/03 n. 191 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ L'AQUILA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE
GARE CALCIATORE AURINO VINCENZO (C.U. N.177/C DEL 4/3/2003 GARA
L’AQUILA-TERAMO DEL 2/3/2003).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica
per due gare al calciatore Vincenzo Aurino dell'Aquila Calcio "per comportamento
offensivo verso l'arbitro (calciatore di riserva)".
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società chiedendo in tesi la revoca
della squalifica, ipotizzando che l'arbitro avrebbe erroneamente individuato l'autore
della frase offensiva, e chiedendo in subordine, nel caso di accertata responsabilità
dell'Aurino, la riduzione della squalifica a una gara, dato che il calciatore sarebbe
stato già penalizzato non potendo essere schierato in campo dopo l'infortunio
dell'altro attaccante dopo la patita espulsione.
All'esito della odierna riunione, rileva la Commissione che dal referto di gara
dell'arbitro, nonché dal supplemento confermativo, risulta che al 40° del primo tempo
il calciatore Aurino, dissentendo da una decisione arbitrale, ha rivolto al direttore di
gara la seguente frase: "ma vai a fare in c..., che c.... hai visto".
E' opinione della Commissione che la statuizione del primo giudice meriti
conferma, non consentendo le risultanze degli atti ufficiali una diversa pronuncia.
Si impone quindi la reiezione del reclamo con l'addebito della tassa.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società L'Aquila Calcio S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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