Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 20/02/02 n. 135/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’ALLENATORE CARLO SOLDO (ALZANO 1909 VIRESCIT) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 20.2.2002 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 119/C del 6.2.2002 – gara Monza-Alzano del 3.2.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 20/02/02 n. 135/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELL’ALLENATORE CARLO SOLDO (ALZANO 1909
VIRESCIT) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 20.2.2002
(Delibera G.S. Com. Uff.n. 119/C del 6.2.2002 - gara Monza-Alzano del
3.2.2002)
Squalificato dal Giudice Sportivo fino a tutto il 20.2.2002 “per
comportamento offensivo verso un assistente arbitrale (r. AA)”, l’allenatore
dell’Alzano Carlo Soldo ha impugnato la relativa delibera chiedendo la revoca
o, quanto meno, la riduzione della squalifica. A sostegno del gravame ha
dedotto che l’assistente arbitrale avrebbe errato nell’individuarlo quale
responsabile della frase offensiva, pronunciata invece da altra persona
presente in panchina.
Ritiene la Commissione che le odierne risultanze smentiscano la
versione del reclamante ed ostino quindi a soluzione diversa da quella
adottata dal primo giudice.
Risulta dal referto di gara che al 48° del primo tempo l’allenatore Soldo,
dissentendo da una decisione tecnica, ha urlato all’indirizzo dell’assistente
arbitrale l’espressione “cogl……”. Nel supplemento acquisito l’ufficiale di gara
ha smentito l’assunto difensivo dell’erronea identificazione del responsabile,
ribadendo che l’espressione offensiva è stata pronunciata dall’allenatore
Soldo.
Alla stregua del ragguaglio ufficiale, che non può essere neutralizzato
dalla contraria interessata versione di parte, la delibera del Giudice Sportivo
deve essere confermata, dato che l’espressione rivolta all’assistente arbitrale
ha significazione univocamente ingiuriosa e che la sanzione irrogata appare
non solo adeguata al fatto, ma anche rispettosa del consueto parametro
adottato da questa Commissione per i casi di “offese agli ufficiali di gara”.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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