Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 20/02/02 n. 135/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’ALLENATORE CARLO SOLDO (ALZANO 1909 VIRESCIT) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 20.2.2002 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 119/C del 6.2.2002 – gara Monza-Alzano del 3.2.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 20/02/02 n. 135/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’ALLENATORE CARLO SOLDO (ALZANO 1909 VIRESCIT) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 20.2.2002 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 119/C del 6.2.2002 - gara Monza-Alzano del 3.2.2002) Squalificato dal Giudice Sportivo fino a tutto il 20.2.2002 “per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale (r. AA)”, l’allenatore dell’Alzano Carlo Soldo ha impugnato la relativa delibera chiedendo la revoca o, quanto meno, la riduzione della squalifica. A sostegno del gravame ha dedotto che l’assistente arbitrale avrebbe errato nell’individuarlo quale responsabile della frase offensiva, pronunciata invece da altra persona presente in panchina. Ritiene la Commissione che le odierne risultanze smentiscano la versione del reclamante ed ostino quindi a soluzione diversa da quella adottata dal primo giudice. Risulta dal referto di gara che al 48° del primo tempo l’allenatore Soldo, dissentendo da una decisione tecnica, ha urlato all’indirizzo dell’assistente arbitrale l’espressione “cogl……”. Nel supplemento acquisito l’ufficiale di gara ha smentito l’assunto difensivo dell’erronea identificazione del responsabile, ribadendo che l’espressione offensiva è stata pronunciata dall’allenatore Soldo. Alla stregua del ragguaglio ufficiale, che non può essere neutralizzato dalla contraria interessata versione di parte, la delibera del Giudice Sportivo deve essere confermata, dato che l’espressione rivolta all’assistente arbitrale ha significazione univocamente ingiuriosa e che la sanzione irrogata appare non solo adeguata al fatto, ma anche rispettosa del consueto parametro adottato da questa Commissione per i casi di “offese agli ufficiali di gara”. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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