Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 21/05/03 n. 263 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ TREVISO F.B.C. 1993 S.R.L. AVVERSO AMMENDA 10.500,00 EURO (C.U. N.235/C DEL 22/4/2003 GARA TREVISO-LUCCHESE DEL 19/4/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 21/05/03 n. 263 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ TREVISO F.B.C. 1993 S.R.L. AVVERSO AMMENDA
10.500,00 EURO (C.U. N.235/C DEL 22/4/2003 GARA TREVISO-LUCCHESE DEL
19/4/2003).
Con reclamo del 29 aprile 2003 la società Treviso F.B.C. 1993 S.r.l. ricorreva
avanti a questa Commissione per ottenere la riforma del provvedimento irrogato dal
Giudice Sportivo in data 22 aprile 2003, consistente nell’ammenda di 10.500,00 euro
per il comportamento offensivo e razzista tenuto dai suoi sostenitori durante la gara
Treviso-Lucchese del 19 aprile 2003.
Afferma la società ricorrente che il fatto contestato sia stato riportato in
maniera generica e che i cori rammentati non avessero natura discriminatrice,
provenendo comunque da uno sporadico drappello di tifosi.
La ricostruzione dei fatti esposta della reclamante appare smentita dal
Rapporto Ufficiale dell’Arbitro che nell’ordinamento federale costituisce fonte di prova
privilegiata.
Nel citato referto si afferma, difatti, che i cori dei tifosi trevigiani avvenivano in
corrispondenza dell’azione di gioco del n.2 della Lucchese, giocatore di colore.
La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, che peraltro è stata identificata nel
minimo previsto dalla norma vigente, appare commisurata ai fatti descritti ed il
reclamo deve essere respinto.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Treviso F.B.C. 1993 S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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