Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 22/12/01 n. 88/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. AREZZO AVVERSO LA AMMENDA DI € 10.500 (L.20.330.835) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 69/C del 28.11.2001 – gara Arezzo-Reggiana del 25.11.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 22/12/01 n. 88/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' A.C. AREZZO AVVERSO LA AMMENDA DI €
10.500 (L.20.330.835) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 69/C del 28.11.2001 - gara
Arezzo-Reggiana del 25.11.2001)
Con delibera pubblicata il 28 novembre 2001 il Giudice Sportivo ha
inflitto all’A.C. Arezzo la ammenda di euro 10.500 (L. 20.330.835) “per ripetuti
cori offensivi durante la gara nei confronti di un calciatore della squadra
avversaria, espressivi di discriminazione razziale”.
La società ha proposto reclamo assumendo che nella specie non vi è
stata alcuna discriminazione razziale, considerato che la condotta è stata
posta in essere sul finire del secondo tempo e a seguito di un contrasto e di
una spinta tra il calciatore della Reggiana e uno dell’Arezzo. Aggiunge la
reclamante, a dimostrazione che non si è trattato di atteggiamento ostile e
premeditato di tipo razzistico, che anche durante la prima frazione di gioco i
tifosi avevano “beccato” altri due tesserati della squadra ospitata, perché già
tesserati dell’Arezzo.
All’odierna riunione, è comparso il dirigente della società che ha
illustrato a voce i motivi già esposti in reclamo.
La Commissione osserva quanto segue:
- nel rapporto dell’arbitro si legge: “nel secondo tempo in tre o quattro
circostanze, mentre il calciatore di colore della società Reggiana n. 10, sig.
Ekong Prince Ikpe, aveva il possesso del pallone, veniva fatto oggetto di cori
razzisti (uh… uh….uh….) da parte di alcuni tifosi locali (Arezzo) ubicati nella
curva”;
- al contrario di quanto sostenuto dalla società, i cori in contestazione
integrano la fattispecie ritenuta dal primo Giudice perché tra le invettive
“normalmente” indirizzate ai calciatori si è scelta quella che si caratterizza per
il colore della pelle del calciatore, così fatto oggetto di discriminazione
razziale.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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