Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 23/01/02 n. 108/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO CATANIA AVVERSO LA SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (VIII INFR) DEL CALCIATORE MARCO NAPOLIONI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 101/C del 16.1.2002 – gara Catania-Sassari Torres del 14.1.2002) – PROCEDURA D’URGENZA
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 23/01/02 n. 108/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' CALCIO CATANIA AVVERSO LA
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN
AMMONIZIONE (VIII INFR) DEL CALCIATORE MARCO NAPOLIONI
(Delibera G.S. Com. Uff.n. 101/C del 16.1.2002 - gara Catania-Sassari Torres
del 14.1.2002) – PROCEDURA D’URGENZA
La società Calcio Catania ha preannunciato reclamo d’urgenza avverso
la squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (VIII INFR)
del calciatore Marco Napoleoni inflitta dal Giudice Sportivo.
Successivamente la società suddetta con fax del 18.1.2002 ha
rinunciato al reclamo, per cui si impone la declaratoria di inammissibilità del
reclamo ex art. 29 n. 9 del Codice di Giustizia Sportiva.
Per questi motivi, la Commissione
d i c h i a r a
l'inammissibilità del reclamo.
La tassa va incamerata.
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