Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 23/04/03 n. 237 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ PADOVA CALCIO S.P.A. AVVERSO AMMENDA 1.500,00 EURO (C.U. N.213/C DEL 1/4/2003 GARA PADOVA-SPEZIA DEL 30/3/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 23/04/03 n. 237 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ PADOVA CALCIO S.P.A. AVVERSO AMMENDA 1.500,00 EURO (C.U. N.213/C DEL 1/4/2003 GARA PADOVA-SPEZIA DEL 30/3/2003). Con fax datato 2/4/2003 la società sportiva Padova Calcio S.p.a. ha preannunciato reclamo contro la delibera indicata in epigrafe con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto l’ammenda di 1.500,00 euro “ per insistite grida offensive degli atleti della squadra ospite; per lancio di fumogeni e di un petardo di notevole potenza oggettivamente pericoloso per le incolumità personali”. Successivamente la suddetta società non ha dato corso al preannunciato gravame, per cui si impone a norma dell’art.29 del Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a la inammissibilità del gravame. La tassa va addebitata.
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