Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 23/04/03 n. 237 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ PADOVA CALCIO S.P.A. AVVERSO AMMENDA 1.500,00 EURO (C.U. N.213/C DEL 1/4/2003 GARA PADOVA-SPEZIA DEL 30/3/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 23/04/03 n. 237 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ PADOVA CALCIO S.P.A. AVVERSO AMMENDA 1.500,00
EURO (C.U. N.213/C DEL 1/4/2003 GARA PADOVA-SPEZIA DEL 30/3/2003).
Con fax datato 2/4/2003 la società sportiva Padova Calcio S.p.a. ha
preannunciato reclamo contro la delibera indicata in epigrafe con la quale il Giudice
Sportivo ha inflitto l’ammenda di 1.500,00 euro “ per insistite grida offensive degli
atleti della squadra ospite; per lancio di fumogeni e di un petardo di notevole potenza
oggettivamente pericoloso per le incolumità personali”.
Successivamente la suddetta società non ha dato corso al preannunciato
gravame, per cui si impone a norma dell’art.29 del Codice di Giustizia Sportiva la
declaratoria di inammissibilità.
Per questi motivi la Commissione
d i c h i a r a
la inammissibilità del gravame.
La tassa va addebitata.
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