Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 24/10/01 n. 43/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. LUMEZZANE AVVERSO LA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 24.10.2001 DEL DIRIGENTE ALDO BONOMI (Delibera G.S. Com. Uff. n. 31/C del 10.10.2001 – gara Lumezzane-Cesena del 7.10.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 24/10/01 n. 43/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' A.C. LUMEZZANE AVVERSO LA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 24.10.2001 DEL DIRIGENTE ALDO BONOMI (Delibera G.S. Com. Uff. n. 31/C del 10.10.2001 - gara Lumezzane-Cesena del 7.10.2001) Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha sanzionato il Sig. Aldo Bonomi Presidente della A.C. Lumezzane, con la “inibizione ad assolvere incarichi o mansioni ufficiali fino a tutto il 24.10.2001, per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale prima dell’inizio della gara”, ha interposto rituale impugnazione la società Lumezzane. Nella stessa si richiede una “riduzione della pena inflitta” posto che le parole da lui pronunciate allorquando l’arbitro lo ha invitato ad abbandonare la panchina in quanto sprovvisto di titolo, erano uno sfogo, una imprecazione in modo generico non diretta verso nessuno. La Commissione Disciplinare esaminati gli atti ufficiali ed i motivi di impugnazione, osserva: Il gravame è infondato e deve essere respinto. Premesso infatti che il nominativo del Sig. Bonomi non era inserito nella distinta delle persone ammesse sul campo di gioco e che lo stesso si era seduto su una panchina sita alle spalle dell’assistente all’arbitro, l’invito che costui rivolge al Bonomi è del tutto legittimo mentre del tutto illegittimo è la reazione del tesserato che pronuncia, inequivocabilmente, per il suo contenuto letterale, una frase che correttamente il Giudice Sportivo ha definito come “comportamento offensivo” e che altrettanto correttamente ha sanzionato con il provvedimento impugnato. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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