Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 24/10/01 n. 43/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO MONZA AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE DANIELE DEGANO (Delibera G.S. Com. Uff. n. 31/C del 10.10.2001 – gara Monza-Arezzo del 7.10.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 24/10/01 n. 43/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO MONZA AVVERSO LA SQUALIFICA
PER DUE GARE DEL CALCIATORE DANIELE DEGANO (Delibera G.S.
Com. Uff. n. 31/C del 10.10.2001 - gara Monza-Arezzo del 7.10.2001)
Contro il summenzionato provvedimento del Giudice Sportivo ha
proposto reclamo la società Calcio Monza richiedendo la riduzione della
sanzione inflitta al proprio tesserato Daniele Degano.
A sostegno della propria istanza la ricorrente ha principalmente
evidenziato la circostanza che il predetto calciatore è incorso nel deprecabile
gesto in reazione a ripetuti gesti offensivi da parte dell’avversario Simone
Venturi dell’Arezzo; quest’ultimo, espulso per analogo gesto di violenza, è
stato poi squalificato per una sola giornata di gara. Pertanto, accertata la
sostanziale analogia delle infrazioni contestate ai due calciatori, appare più
giusto sanzionarli con pari severità.
All’odierna riunione è intervenuta in rappresentanza della società
ricorrente, l’Avv. Lucia Bianco la quale con apprezzabili argomentazioni ha
ribadito i motivi del ricorso.
Allo scopo di meglio definire la dinamica dei fatti, la Commissione ha
ritenuto opportuno richiedere al direttore di gara un supplemento di referto. In
tale sede l’arbitro ha perentoriamente ribadito che “il Degano non ha subito
nessun tipo di provocazione dal calciatore Venturi da lui colpito
volontariamente con una forte pedata”.
Valutate le circostanze che emergono dagli atti ufficiali la Commissione
ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento: accertata l’assenza di
attenuanti derivanti da precedenti provocazioni, la sanzione inflitta dal Giudice
Sportivo appare equa e proporzionata all’entità dei fatti.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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