Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 25/03/03 n. 201 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE FRANCHI ENRICO (C.U. N.188/C DEL 18/3/2003 GARA VIS PESARO-SAMBENEDETTESE DEL 16/3/2003) PROCEDURA D’URGENZA.
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 25/03/03 n. 201 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE FRANCHI ENRICO (C.U. N.188/C DEL
18/3/2003 GARA VIS PESARO-SAMBENEDETTESE DEL 16/3/2003) PROCEDURA
D’URGENZA.
Avverso la decisione del Giudice Sportivo con sua delibera di cui al Com. Uff.
n. 188/C del 18/3/2003 e con procedura d'urgenza, la società S.S. Sambenedettese
Calcio S.r.l. ha proposto reclamo per il provvedimento di squalifica nei confronti del
proprio tesserato, calciatore Franchi Enrico per "atto di violenza verso un avversario
al termine della gara, al rientro agli spogliatoi".
La società istante ha proposto in data 20/3/03, proprio motivato ricorso ove in
sintesi, si eccepisce:
• In punto di diritto, la nullità ed irritualità della procedura atteso che la lettura
combinata dell'art. 68 N.O.I.F. e l'art. 31 comma 3 lett.a) del Codice di Giustizia
Sportiva non consentirebbe al Giudice Sportivo di deliberare su rapporto del
commissario di campo che dovrebbe viceversa essere filtrato dalla Procura Federale;
• In punto di merito, l'erroneità e infondatezza della decisione attesa la sproporzione
dell'entità della sanzione in relazione al fatto commesso che era del tutto assente di
qualsivoglia potenzialità lesiva.
Il ricorso si conclude richiedendo l'annullamento della squalifica, o in
subordine una sanzione pecuniaria ovvero la riduzione ad una sola giornata.
Alla riunione odierna é presente in rappresentanza della società istante l'avv.
Stefano Urbinati, giusta delega, il quale nel proprio intervento si rifà sostanzialmente
alla memoria difensiva prodotta dalla società, sottolineando i passi più significativi e
confermando la relativa richiesta.
Avuto riguardo al contenuto degli articoli citati, pur preso atto delle riflessioni
dell'istante, questa Commissione ritiene che corrette siano state l'interpretazione e
l'applicazione da parte del Giudice Sportivo, dell'art 31 comma 3, con ciò deliberando
e sanzionando il calciatore.
Con riferimento al merito e quindi all'entità del provvedimento, ugualmente, le
circostanze di fatto come rappresentate riferiscono di un comportamento del
calciatore finalizzato alla violenza, tra l'altro interrotta dai suoi compagni di squadra e
dai propri dirigenti.
Per quanto sopra questa Commissione ritenendo corretta l’applicazione e
proporzionata la sanzione irrogata
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va addebitata alla società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l.-.
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