Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 26/03/03 n. 203 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ F.C. CROTONE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE CALCIATORE JURIC IVAN (C.U. N.177/C DEL 4/3/2003 GARA CROTONE-PESCARA DEL 2/3/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 26/03/03 n. 203 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ F.C. CROTONE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
CINQUE GARE CALCIATORE JURIC IVAN (C.U. N.177/C DEL 4/3/2003 GARA
CROTONE-PESCARA DEL 2/3/2003).
Il Giudice Sportivo squalificava per cinque gare il calciatore Ivan Juric perché,
nel corso dell'incontro Crotone - Pescara del 2 marzo 2003, compiva un "atto di
violenza verso un avversario subito dopo un contrasto di gioco" e alla notifica del
provvedimento di espulsione "si avvicinava all'arbitro e con una manata cercava di
strappargli il fischietto che teneva tra i denti, non riuscendo nell'intento per
l'intervento dei suoi compagni".
La delibera è stata impugnata dalla società F.C. Crotone S.r.l., che chiede una
congrua riduzione della sanzione sulla base delle seguenti argomentazioni:
- subito il fallo, lo Juric raccoglieva il pallone per rimetterlo in gioco e nel fare questo
movimento sollevava un braccio, colpendo così involontariamente l'altro calciatore,
che si trovava alle sue spalle e che, in ogni caso, non riportava danni fisici;
- nei confronti dell'arbitro l'atleta si è prodotto in "un fare agitato e maldestro della
gesticolazione disarticolata", che al più integra gli estremi della minaccia, ma non
quelli della offesa e della violenza;
- i compagni sono intervenuti solo per esprimere solidarietà al compagno espulso e
per calmarlo, mentre non si può dire che la condotta sia rimasta a livello di tentativo
solo per l'intervento degli altri calciatori.
Le tesi difensive sono state ribadite a voce nel corso della riunione, anche alla
luce del supplemento di rapporto richiesto all'arbitro.
Ritiene la Commissione che la delibera reclamata debba essere confermata,
perché chiaro è il referto dell'arbitro, che ha ripetuto, nel supplemento di rapporto,
che immediata è stata la reazione dello Juric, che colpiva al volto l'autore del fallo di
gioco e poi, alla vista del cartellino rosso, reagiva contro il direttore di gara nei modi
riportati nella delibera.
Si tratta di condotte poste in essere nei confronti di soggetti diversi, e sono da
qualificarsi violente, anche se nessuno ebbe a riportare danni fisici.
Non si pone in dubbio il successivo buon comportamento dell'interessato, ma
la squalifica irrogata sanziona adeguatamente quanto accaduto in campo.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società F.C. Crotone Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
Share the post "Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 26/03/03 n. 203 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ F.C. CROTONE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE CALCIATORE JURIC IVAN (C.U. N.177/C DEL 4/3/2003 GARA CROTONE-PESCARA DEL 2/3/2003)."