Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 26/03/03 n. 203 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ F.C. CROTONE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE CALCIATORE JURIC IVAN (C.U. N.177/C DEL 4/3/2003 GARA CROTONE-PESCARA DEL 2/3/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 26/03/03 n. 203 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ F.C. CROTONE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE CALCIATORE JURIC IVAN (C.U. N.177/C DEL 4/3/2003 GARA CROTONE-PESCARA DEL 2/3/2003). Il Giudice Sportivo squalificava per cinque gare il calciatore Ivan Juric perché, nel corso dell'incontro Crotone - Pescara del 2 marzo 2003, compiva un "atto di violenza verso un avversario subito dopo un contrasto di gioco" e alla notifica del provvedimento di espulsione "si avvicinava all'arbitro e con una manata cercava di strappargli il fischietto che teneva tra i denti, non riuscendo nell'intento per l'intervento dei suoi compagni". La delibera è stata impugnata dalla società F.C. Crotone S.r.l., che chiede una congrua riduzione della sanzione sulla base delle seguenti argomentazioni: - subito il fallo, lo Juric raccoglieva il pallone per rimetterlo in gioco e nel fare questo movimento sollevava un braccio, colpendo così involontariamente l'altro calciatore, che si trovava alle sue spalle e che, in ogni caso, non riportava danni fisici; - nei confronti dell'arbitro l'atleta si è prodotto in "un fare agitato e maldestro della gesticolazione disarticolata", che al più integra gli estremi della minaccia, ma non quelli della offesa e della violenza; - i compagni sono intervenuti solo per esprimere solidarietà al compagno espulso e per calmarlo, mentre non si può dire che la condotta sia rimasta a livello di tentativo solo per l'intervento degli altri calciatori. Le tesi difensive sono state ribadite a voce nel corso della riunione, anche alla luce del supplemento di rapporto richiesto all'arbitro. Ritiene la Commissione che la delibera reclamata debba essere confermata, perché chiaro è il referto dell'arbitro, che ha ripetuto, nel supplemento di rapporto, che immediata è stata la reazione dello Juric, che colpiva al volto l'autore del fallo di gioco e poi, alla vista del cartellino rosso, reagiva contro il direttore di gara nei modi riportati nella delibera. Si tratta di condotte poste in essere nei confronti di soggetti diversi, e sono da qualificarsi violente, anche se nessuno ebbe a riportare danni fisici. Non si pone in dubbio il successivo buon comportamento dell'interessato, ma la squalifica irrogata sanziona adeguatamente quanto accaduto in campo. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società F.C. Crotone Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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