Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 26/03/03 n. 203 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.S. PATERNO’ CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE MANCA ROBERTO; SQUALIFICA ALLENATORE DISCEPOLI GIAN CESARE FINO A TUTTO IL 25/3/2003 ED AMMENDA DI 5.000,00 EURO (C.U. N.183/C DELL’ 11/3/2003 GARA PATERNO’-LANCIANO DEL 9/3/2003) LETTERA DI DIFFIDA (ART.13/1 COMMA C) C.G.S.).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 26/03/03 n. 203 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.S. PATERNO' CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE MANCA ROBERTO; SQUALIFICA ALLENATORE DISCEPOLI GIAN CESARE FINO A TUTTO IL 25/3/2003 ED AMMENDA DI 5.000,00 EURO (C.U. N.183/C DELL’ 11/3/2003 GARA PATERNO’-LANCIANO DEL 9/3/2003) LETTERA DI DIFFIDA (ART.13/1 COMMA C) C.G.S.). La società Sportiva Paternò Calcio S.r.l. ha presentato reclamo avverso la delibera con la, quale il Giudice Sportivo ha inflitto: 1. l'ammenda di 5000,00 euro con lettera di diffida alla società; a seguito della presenza nel recinto di gioco di persone estranee e di una persona non identificata con fare minaccioso all'interno dello spogliatoio; lanci di bottiglie e di altri oggetti da parte del pubblico in campo e contro la terna arbitrale, la quale era colpita anche da sputi e fatta oggetto di grida offensive e di pesanti minacce durante l'intero incontro; inoltre veniva aperto anche un cancello che così rappresentava pericolo per l'incolumità dei calciatori e soprattutto degli ufficiali di gara che erano ancora fatti oggettto di ripetute e gravi minacce; 2. la squalifica a tutto il 25 marzo 2003 dell'allenatore Discepoli Gian Cesare per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante l'intervallo, culminato con l'espulsione; 3. la squalifica di due gare inflitta al calciatore Manca Roberto per atto di violenza verso un avversario mentre il gioco si svolgeva in altra. parte del campo. Richiesta del reclamo è la riduzione dei provvedimenti. inflitti, dal Giudice Sportivo con C.U.n. 183/C dell' 11 Marzo 2003, ed in particolare: 1. riduzione della sanzione inflitta e la revoca della lettera di diffida; 2. la riduzione della squalifica dell'allenatore sino al 22 marzo 2003, in via principale con l'aggiunta di un’ammenda a carico del tecnico in via subordinata; 3. la riduzione della squalifica del calciatore Manca Roberto ad una sola gara. Alla riunione odierna non è presente alcun rappresentante della società. In relazione all'ammenda inflitta dal Giudice Sportivo, l' esame dei contenuti dei referti degli ufficiali di gara espone in modo chiaro e non contestato la serie di gravi intemperanze fisiche e verbali dei tifosi della società Paternò per tutto l'arco della gara, con responsabilità diretta della società in occasione dell'apertura del cancello nonché della presenza di persone estranee nel recinto di gioco. Per contro, l'esame dei contenuti del reclamo evidenzia solamente affermazioni di ordine generale che nel concreto nulla hanno a che vedere con tali comportamenti illeciti. Riguardo al punto 2, nelle proprie doglianze la società si rifà alla personalità equilibrata dell'allenatore Discepoli, ed in particolare sarebbe difficilmente ipotizzabile che egli potesse aver usato l'espressione "disonesti" nei confronti della terna arbitrale, ma di un termine sentito ed erroneamente identificato nel concitato finale di tempo. Anche in questo caso, l'esame dei contenuti dei referti degli ufficiali gara espone in modo chiaro l'identificazione dell'allenatore come il responsabile degli epiteti nei loro confronti. Riguardo la squalifica del calciatore Manca Roberto, nelle proprie deduzioni scritte la società istante evidenzia in sintesi che il rapporto dell'assistente sarebbe incompleto, mancando dei riferimenti ai fatti antecedenti al fatto incriminato "pugno", e l'intervento del proprio calciatore sull'avversario, nelle concitate fasi di gioco, sarebbe solo il frutto della foga agonistica e un normale strattonamento nel tentativo di liberarsi della marcatura in una diretta "azione di gioco". Questa Commissione giudica, anche riguardo al punto 3, coerente la decisione presa dall'arbitro in occasione dell'espulsione avvenuta su segnalazione dell'assistente arbitrale 1, essendo così stata punita la gravità del gesto "pugno in faccia all'avversario" lontano dall'azione di gioco. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.S. Paterno' Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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