Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 27/02/02 n. 142/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. LANCIANO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE E AVVERSO LA SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XI INFR) CALCIATORE MANOLO PESTRIN (Delibera G.S. Com. Uff.n. 125/C del 13.2.2002 – gara Castel di Sangro-Lanciano del 10.2.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 27/02/02 n. 142/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' S.S. LANCIANO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE E AVVERSO LA SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XI INFR) CALCIATORE MANOLO PESTRIN (Delibera G.S. Com. Uff.n. 125/C del 13.2.2002 - gara Castel di Sangro-Lanciano del 10.2.2002) L'arbitro della gara Castel di Sangro/Lanciano, disputata il 10.2.02, riferisce nel proprio rapporto di aver espulso il calciatore Manolo Pestrin (Lanciano) perchè "al termine del primo tempo colpiva volontariamente un avversario con una ginocchiata ai testicoli facendolo cadere a terra". Il Giudice Sportivo, valutato questo atto di particolare violenza verso un avversario, ha inflitto al calciatore la squalifica per quattro gare effettive. Per ottenere una riduzione della sanzione, ha interposto rituale reclamo la società sostenendo che per tutto il primo tempo il Pestrin è stato oggetto di insulti ed invettive da parte dei dirigenti e dei calciatori appartenenti alla compagine antagonista che, al termine della prima frazione di giuoco, lo avvicinavano con fare minaccioso. Aggiunge che in tale frangente il Pestrin fu circondato minacciosamente dai calciatori avversari perchè un loro compagno, certo Roberto De Palma, era caduto a terra simulando di essere stato da lui colpito e, allo scopo di allontanare da se uno di essi che lo aveva preso per il collo spingendolo e proferendo epiteti ingiuriosi, alzò una gamba colpendolo nel modo descritto nel rapporto di gara. Conclude la società che la sanzione inflitta deve essere ridotta poichè il fallo fu commesso dal proprio calciatore in reazione all’aggressione subita da parte degli avversari, come risulta indiscutibile dall'esame del filmato della gara di cui chiede l’ammissione. Intervenuta all'odierno dibattimento per il tramite di un proprio rappresentante, la reclamante ha insistito nei motivi del ricorso. Nel supplemento richiesto ed acquisito in questa sede, l'arbitro ha precisato di aver direttamente percepito l’animata discussione tra i calciatori e di aver visto il Pestrin colpire un avversario nel modo descritto senza peraltro aver rilevato fatti violenti a suo danno. La tesi della reclamante è perciò smentita dagli atti ufficiali e tuttavia il reclamo può essere accolto in punto di sanzione ridotta secondo criteri di equità, tenuto conto del complessivo contesto in cui i fatti si sono verificati. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo a tre giornate più una per recidività in ammonizione (XI INFR) la squalifica inflitta al calciatore Manolo Pestrin della S.S. Lanciano Calcio. La tassa va restituita.
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