Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 27/09/01 n. 21/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’ALLENATORE GUIDO CARBONI (PISA CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 26.9.2001 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 14/C del 12.9.2001 – gara Arezzo-Pisa del 9.9.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 27/09/01 n. 21/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL'ALLENATORE GUIDO CARBONI (PISA CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 26.9.2001 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 14/C del 12.9.2001 - gara Arezzo-Pisa del 9.9.2001) Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo ha squalificato sino a tutto il 26.9.2001 il tesserato Guido Carboni, allenatore del Pisa, "per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale durante la gara (espulso) (r.A.A.). Contro tale delibera ha proposto reclamo il Carboni sostenendo che la sua condotta, sicuramente censurabile, sarebbe scaturita dalla tensione degli ultimi minuti della partita, caratterizzati dal tentativo del Pisa di pareggiare: ha quindi invocato la riduzione della squalifica onde consentirgli la presenza in panchina per la gara del 23.9.2001. All'esito dell'odierna riunione si ritiene che le doglianze del reclamante Carboni non possano essere accolte. Dal dettagliato referto di gara risulta che al 45° del secondo tempo l'allenatore, alzatosi dalla panchina, ha raggiunto l'assistente arbitrale e a brevissima distanza gli ha urlato: "Testa di c...:, ma che c…. fate; sei proprio un cretino; sei un guardalinee da interregionale, ma vai a casa, va là". Il contenuto letterale della frase rivolta all'assistente arbitrale non consente dubbi in ordine all'addebito di “comportamento offensivo" formulato dal primo giudice. Il fatto è connotato da notevole gravità, ove si consideri il reiterarsi delle parole ingiuriose e il tono di disprezzo dalle stesse emergente. In tale situazione non è possibile pervenire ad una decurtazione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo, essendo la stessa adeguata alla fattispecie. Per completezza di motivazione va aggiunto che la tensione della gara, addotta per supportare la richiesta di attenuanti, non è elemento che possa essere valutato in questa sede: la tensione è elemento connaturato ad ogni competizione sportiva che non deve condizionare in senso negativo la condotta di un professionista. Si impone quindi la reiezione del reclamo con l’addebito della tassa. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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