Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 27/09/01 n. 21/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE MARCO MUGNAINI (PISA CALCIO)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 27/09/01 n. 21/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE MARCO MUGNAINI (PISA CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER DUE GARE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 14/C del 12.9.2001 - gara Arezzo-Pisa del 9.9.2001) Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo ha squalificato per due gare il calciatore Marco Mugnaini del Pisa "per comportamento offensivo verso l'arbitro". Contro tale delibera ha proposto reclamo il tesserato, respingendo l'addebito. Premesso che avrebbe ingiustamente scontato già un turno di squalifica, ha dedotto che l'arbitro, a causa della presenza di numerosi calciatori all'interno dell'area aretina, avrebbe errato nell’individuare l’autore di una parola offensiva percepita, per cui ha chiesto di revocare l’ulteriore giornata di squalifica inflittagli. All'esito dell'odierna riunione si ritiene che le doglianze del reclamante siano destituite di fondamento. Dal referto di gara e dal supplemento espresso in termini di certezza risulta che al 43° del secondo tempo il Mugnaini, dissentendo da una decisione arbitrale, ha urlato all'indirizzo dell'arbitro “ma vaffanc….”. Orbene, dovendosi escludere che l'arbitro possa avere equivocato nell'individuare l'autore dell'offesa anche in considerazione della breve distanza dal calciatore, si impone la conferma della decisione del primo giudice, dato che la sanzione irrogata rispecchia il consueto parametro adottato da questo organo disciplinare per le offese agli ufficiali di gara. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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