Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 30/01/02 n. 115/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASCOLI CALCIO 1898 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE GIUSEPPE AQUINO RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS PESARO 1898 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE MICHELE ISCHIA (Delibera G.S. Com. Uff.n. 101/C del 16.1.2002 – gara Ascoli-Vis Pesaro del 13.1.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 30/01/02 n. 115/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' ASCOLI CALCIO 1898 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE GIUSEPPE AQUINO RECLAMO DELLA SOCIETA' VIS PESARO 1898 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE MICHELE ISCHIA (Delibera G.S. Com. Uff.n. 101/C del 16.1.2002 - gara Ascoli-Vis Pesaro del 13.1.2002) L’arbitro dell’incontro Ascoli-Vis Pesaro del 13.1.2002 ha riferito nel referto di avere espulso al 48° del secondo tempo i calciatori Giuseppe Aquino dell’Ascoli e Michele Ischia del Pesaro ritenuti responsabili di essersi tirati per i capelli e di essersi spinti a gioco fermo, colpendosi con le mani all’altezza del volto. Sulla scorta di tale risultanza il Giudice Sportivo ha inflitto ad entrambi i calciatori la squalifica per due gare “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”. Contro le relative delibere hanno proposto reclami le due società, reclami che vanno riuniti per evidenti motivi di connessione oggettiva. A sostegno dei gravami, finalizzati alla riduzione della squalifica, hanno dedotto che i propri tesserati non avrebbero commesso alcun atto di violenza, ma si sarebbero scambiate spinte per guadagnare la posizione più idonea in attesa che il portiere del Vis Pesaro rimettesse la palla in gioco, per cui, a tutto voler concedere, si tratterebbe di atti di violenza in una fase dinamica parificabile sotto il profilo sanzionatorio all’azione di gioco. All’esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che le risultanze degli atti ufficiali ostino a soluzioni diverse da quelle adottate dal primo giudice Dal referto di gara risulta che i due calciatori si sono tirati per i capelli e si sono spinti, colpendosi con le mani all’altezza del volto. Alla stregua di tali risultanze può essere disatteso l’assunto delle reclamanti circa l’insussistenza degli atti di violenza, dovendosi i refertati comportamenti qualificare sicuramente atti di violenza. Va altresì disatteso l’assunto che ricorrerebbe l’ipotesi della fase dinamica equiparabile all’azione di gioco: la pluralità delle azioni antiregolamentari, che dilata l’episodio nel tempo, e le tipologie delle condotte, che non sono consistite nelle solite gomitate per assumere la posizione più idonea, escludono che nel caso in esame si possa parlare di quella fase dinamica, pressoché contemporanea alla ripresa del gioco, che giustifica da parte della giustizia sportiva la attenuazione della sanzione. Per le decisive, seppure sintetiche, osservazioni sopra svolte si impone la reiezione di entrambi i reclami con l’addebito delle tasse. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere i reclami proposti dalla società Ascoli Calcio 1898 per il calciatore Giuseppe Aquino e dalla società Vis Pesaro 1898 per il calciatore Michele Ischia, confermando le delibere del Giudice Sportivo. Le tasse vanno incamerate.
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