Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 30/01/02 n. 115/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. CALCIO GIUGLIANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE SIMONE VERONESE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 101/C del 16.1.2002 – gara Acireale-Giugliano del 13.1.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 30/01/02 n. 115/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' S.S. CALCIO GIUGLIANO AVVERSO LA
SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE SIMONE VERONESE
(Delibera G.S. Com. Uff.n. 101/C del 16.1.2002 - gara Acireale-Giugliano del
13.1.2002)
Contro la delibera indicata in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo
ha inflitto la squalifica per due gare al calciatore Simone Veronese della
S.S.C. Giugliano “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”, ha
proposto reclamo la società per ottenere la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame ha minimizzato il fatto, sostenendo che il
tesserato, onde consentire il regolare posizionamento del pallone per la
battuta, avrebbe soltanto sfiorato il calciatore avversario senza intenti violenti.
Ritiene la Commissione che il gravame sia infondato e debba essere
respinto in quanto tenta di accreditare una versione del fatto che è smentita
dagli atti ufficiali.
Dal referto arbitrale risulta che al 44° del secondo tempo il Veronese, a
gioco fermo, ha inferto una testata al suo avversario senza procurargli gravi
conseguenza.
Alla stregua di tale risultanza, che è l’unica sulla quale si può fondare il
giudizio disciplinare ai sensi dell’art. 31 lett. A del C.G.S., non sussistono
validi motivi per censurare la delibera impugnata, sia sotto il profilo della
responsabilità, che risulta provata, sia sotto il profilo della sanzione, che
appare del tutto adeguata all’infrazione accertata, oltre che perequata alla
generalità delle decisioni assunte in casi analoghi dagli organi disciplinari di
questa Lega.
Per completezza di motivazione è opportuno aggiungere che la
specificazione fatta dal direttore di gara, circa l’assenza di gravi conseguenze
nel calciatore colpito, non consente di operare la invocata riduzione della
squalifica, una volta accertato che il Veronese ha colpito l’antagonista con una
vera e propria testata, da qualificare incontestabilmente come atto di violenza.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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