Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 30/04/03 n. 241 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE DEL CHIARO LUCA (CARRARESE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.228/C DEL 15/4/2003 GARA ALBINOLEFFE-CARRARESE DEL 13/4/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 30/04/03 n. 241 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO CALCIATORE DEL CHIARO LUCA (CARRARESE CALCIO S.R.L.)
AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.228/C DEL 15/4/2003 GARA
ALBINOLEFFE-CARRARESE DEL 13/4/2003).
Con delibera del Giudice Sportivo il calciatore della società Carrarese Calcio
S.r.l. Luca Del Chiaro è stato squalificato per due gare effettive per comportamento
offensivo verso l’Arbitro.
Presentava reclamo il calciatore, precisando di essersi avvicinato al direttore
di gara, ma di non averlo offeso, bensì di aver bestemmiato e che l’Arbitro aveva
verosimilmente equivocato pensando che l’espressione offensiva fosse diretta a lui.
All’odierna riunione erano presenti il calciatore ed il direttore della società, che
si riportavano all’atto di reclamo.
In sede di supplemento il Direttore di gara confermava che le espressioni
offensive erano rivolte nei suoi confronti.
Osserva la Commissione che dalla lettura del rapporto e del supplemento del
Direttore di gara, atti ufficiali di fede privilegiata, si evince che il calciatore Del Chiaro
si è rivolto all’Arbitro profferendo nei suoi confronti l’espressione riportata nel
rapporto ed è da considerarsi ingiuriosa per il significato proprio delle parole usate; e
ciò dopo aver inseguito il Direttore di gara per una decina di metri, circostanza questa
ammessa dallo stesso Del Chiaro e che rende non verosimile la tesi difensiva in
quanto un comportamento di sfogo, quale la pronuncia di una bestemmia, non
richiede certo il previo inseguimento e per ben una decina di metri del Direttore di
gara.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo del calciatore Del Chiaro Luca (Carrarese Calcio S.r.l.).
La tassa va addebitata alla società Carrarese Calcio S.r.l.-.
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