Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 30/04/03 n. 241 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE DEL CHIARO LUCA (CARRARESE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.228/C DEL 15/4/2003 GARA ALBINOLEFFE-CARRARESE DEL 13/4/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 30/04/03 n. 241 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE DEL CHIARO LUCA (CARRARESE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.228/C DEL 15/4/2003 GARA ALBINOLEFFE-CARRARESE DEL 13/4/2003). Con delibera del Giudice Sportivo il calciatore della società Carrarese Calcio S.r.l. Luca Del Chiaro è stato squalificato per due gare effettive per comportamento offensivo verso l’Arbitro. Presentava reclamo il calciatore, precisando di essersi avvicinato al direttore di gara, ma di non averlo offeso, bensì di aver bestemmiato e che l’Arbitro aveva verosimilmente equivocato pensando che l’espressione offensiva fosse diretta a lui. All’odierna riunione erano presenti il calciatore ed il direttore della società, che si riportavano all’atto di reclamo. In sede di supplemento il Direttore di gara confermava che le espressioni offensive erano rivolte nei suoi confronti. Osserva la Commissione che dalla lettura del rapporto e del supplemento del Direttore di gara, atti ufficiali di fede privilegiata, si evince che il calciatore Del Chiaro si è rivolto all’Arbitro profferendo nei suoi confronti l’espressione riportata nel rapporto ed è da considerarsi ingiuriosa per il significato proprio delle parole usate; e ciò dopo aver inseguito il Direttore di gara per una decina di metri, circostanza questa ammessa dallo stesso Del Chiaro e che rende non verosimile la tesi difensiva in quanto un comportamento di sfogo, quale la pronuncia di una bestemmia, non richiede certo il previo inseguimento e per ben una decina di metri del Direttore di gara. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo del calciatore Del Chiaro Luca (Carrarese Calcio S.r.l.). La tassa va addebitata alla società Carrarese Calcio S.r.l.-.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it