Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 31/10/01 n. 47/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPAL AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE SERGIO PELLISSIER (Delibera G.S. Com. Uff. n. 36/C del 17.10.2001 – gara Spal-Monza del 14.10.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 31/10/01 n. 47/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPAL AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE
GARE DEL CALCIATORE SERGIO PELLISSIER (Delibera G.S. Com. Uff. n.
36/C del 17.10.2001 - gara Spal-Monza del 14.10.2001)
La Spal ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo,
che ha inflitto al calciatore di detta società Sergio Pellissier la squalifica per
due giornate di gara, sostenendo che la frase offensiva che l’arbitro ha
ritenuto a lui rivolta, in realtà era solo un’espressione istintiva, conseguente ad
un colpo ricevuto da parte di un calciatore avversario, e non diretta ad alcuno.
Atteso che nel reclamo si adduce lacunosità nel rapporto arbitrale,
questa Commissione provvedeva a sentire l’arbitro, il quale confermava che la
frase offensiva era indiscutibilmente rivolta nei suoi confronti, in segno di
protesta per il suo mancato intervento in azione di gioco, e precisava che al
momento del fatto si trovava a due metri dal Pellissier.
A parere di questa Commissione, dunque, dagli atti risulta in modo
inequivocabile il comportamento offensivo del Pellissier nei confronti
dell’arbitro e quindi il reclamo va rigettato.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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