Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 31/10/01 n. 47/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 AVVERSO LA AMMENDA DI € 11.000 (L. 21.298.970) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 31/C del 10.10.2001 – gara Spezia-Carrarese del 7.10.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 31/10/01 n. 47/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' SPEZIA CALCIO 1906 AVVERSO LA
AMMENDA DI € 11.000 (L. 21.298.970) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 31/C del
10.10.2001 - gara Spezia-Carrarese del 7.10.2001)
La società Spezia Calcio ha presentato reclamo avverso la delibera
con la quale il Giudice Sportivo le ha inflitto l’ammenda di € 11.000, pari a lire
21.296.970 a seguito di reiterati episodi di intolleranza da parte del pubblico
con cori razziali, lanci di razzi e di altri oggetti.
Richiesta del reclamo è la reiezione o, in via subordinata, la riduzione
della sanzione pecuniaria del Giudice Sportivo.
Alla seduta della Commissione Disciplinare ha partecipato in
rappresentanza della società, l’Avv. Stefanini Marco.
Le ragioni dell’istanza si basano, articolatamente, sulla pretesa
limitatezza temporale (3 minuti) delle urla di intolleranza razziale e sulla
scarsa rilevanza numerica di spettatori non definibili e non individuabili
esattamente e su asserite contraddizioni tra gli atti ufficiali.
Si sostiene infine che le espressioni “buh, buh”, nei confronti del
calciatore di colore sarebbero “ben lontane dall’integrare quelle tipicamente
razziste che si servirebbero di altre diciture”.
Nulla invece viene detto sulle altre manifestazioni di intolleranza e sui
lanci di oggetti.
Gli atti ufficiali si giovano dei rapporti del direttore di gara, di un suo
assistente e del rapporto di un rappresentante dell’Ufficio Indagini.
Orbene, dall’esame e dalla comparazione degli atti ufficiali di gara,
questa Commissione ritiene emergano in modo non equivoco le seguenti
risultanze:
- all’indirizzo del calciatore n. 10 della Carrarese sono state indirizzate ben
precisi epiteti di disprezzo razziale quali “sporco negro” e “negro puzzolente”.
- quanto poi alle espressioni quali “buh, buh”, tra l’altro non contestate, è bene
spiegare che lungi dall’essere interpretate come non tipicamente razziste,
esse si configurano invece, al pari delle precedenti, come vere e proprie
manifestazioni di razzismo. Ciò in quanto esse vengono indirizzate solo a chi
ha la pelle nera o è mulatto, secondo un non tollerabile codice fatto proprio da
una frangia di tifosi del calcio.
- quanto infine ad una pretesa discordanza sui tempi di durata di tali
espressioni, si sottolinea che gli episodi sono distribuiti con continuità tra il
primo e il secondo tempo, durando ogni volta 15/20 secondi (vgs rapporto
Ufficio Inchiesta) per complessivi 3 minuti. Dunque nessuna contraddittorietà.
Non è qui in esame la condotta generale del pubblico di La Spezia,
cosa alla quale pare tenere la società istante, bensì solo quella di chi in quel
pomeriggio ha inteso, dentro uno stadio di calcio, manifestare in un modo
incivile.
Purtuttavia, pur prendendo atto di quanto affermato dalla società, la
responsabilità del fatto configurato come illecito previsto dal Codice di
Giustizia Sportiva resta nell’ordinamento sportivo oggettivamente in capo alla
società medesima.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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