Lega nazionale professionisti serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato Ufficiale del 5/6/2003 n. 288/C – – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO INERENTE LA REGOLARITA’ DELLA GARA DI PLAY-OFF PESCARA-SAMBENEDETTESE DEL 1°/6/2003 (C.U. N.285/C DEL 3/6/2003).
Lega nazionale professionisti serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato Ufficiale del 5/6/2003 n. 288/C - - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO INERENTE LA REGOLARITA’ DELLA
GARA DI PLAY-OFF PESCARA-SAMBENEDETTESE DEL 1°/6/2003 (C.U. N.285/C
DEL 3/6/2003).
Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo, decidendo in ordine al
reclamo presentato dalla società Sambenedettese per ottenere in principalità la
vittoria a tavolino e in linea subordinata la ripetizione della gara
Pescara-Sambenedettese disputata il 1°/6/2003 e conclusa col risultato di 2 a 0,
respingeva il reclamo stesso confermando il risultato acquisito sul campo ed
infliggeva alla società Pescara una ammenda di 5.000,00 euro con lettera di diffida e
alla società Sambenedettese una ammenda di 350,00 euro.
Nel procedimento produceva una memoria difensiva la società Pescara, che si
opponeva alla richiesta ex adverso avanzata.
Tale decisione veniva motivata sulla scorta degli atti ufficiali, dai quali risultava
che nel corridoio che porta agli spogliatoi si era verificata una animata discussione
fra addetti al servizio sicurezza ed antincendio della società pescarese e due
calciatori della società Sambenedettese, originata dal fatto che uno dei calciatori
ospiti aveva urtato con il proprio borsone uno degli addetti causando la reazione di
altro soggetto che aveva tentato di prendere per il collo un dirigente ospite che
transitava con i calciatori. Rilevava altresì che l'allenatore della Sambenedettese
aveva a sua volta reagito verbalmente esclamando "voi non ci intimorite" e che lo
stesso, coadiuvato da due addetti federali, aveva sottratto il calciatore che aveva
dato origine al fatto ad ulteriori conseguenze. Rilevava ancora che la tifoseria
pescarese aveva lanciato bottiglie di plastica e fumogeni anche in direzione di uno
degli assistenti arbitrali, oltre ad esporre uno striscione di contenuto offensivo e ad
intonare cori all'indirizzo dei calciatori ospiti. Rilevava da ultimo che i sostenitori della
Sambenedettese avevano lanciato prima e durante la gara petardi e altri oggetti,
senza però causare danni.
La decisione é stata impugnata dinanzi a questa Commissione dalla
Sambenedettese che ha riproposto i motivi di reclamo già dedotti in prime cure. Ha
sostenuto infatti che la natura, l'intensità, la durata e la rilevanza delle intemperanze
commesse dalla tifoseria pescarese avrebbero influito sul regolare andamento della
gara, provocando sui calciatori ospiti un forte stato di turbamento idoneo a
compromettere anche la prestazione agonistica. In particolare ha dedotto che alcuni
componenti della comitiva marchigiana (Criniti, Pardini, Del Vecchio, Franchi, Manni
e il D.S. Angelozzi) erano stati proditoriamente accerchiati e fatti oggetto di una
reiterata aggressione fisica al premeditato fine di destabilizzare i calciatori, i tecnici e
i dirigenti ed impedire che le due squadre si affrontassero sul campo in condizione di
assoluta parità. Ha quindi chiesto la acquisizione dei rapporti e anche di eventuali
supplementi da parte del Commissario di Campo e del Collaboratore dell'Ufficio
Indagini al fine di evidenziare, anche con l'ausilio della documentazione medica e
della rassegna stampa, la natura, la intensità, la durata e la rilevanza dei fatti
accaduti all'interno dell'impianto sportivo pescarese a partire dalle ore 15, fatti che a
suo dire avrebbero esplicato una effettiva incidenza sulla integrità psico-fisica dei
calciatori ai fini del regolare svolgimento della partita.
Anche in questa sede è intervenuta con una memoria difensiva la società
Pescara, che ha conflittato la prospettazione dei fatti dedotta dalla Sambenedettese,
definiti come “fantasiosi”, ed ha chiesto la reiezione del reclamo.
All'esito della odierna riunione, rileva la Commissione che i mezzi istruttori
sfogati su richiesta della società reclamante non hanno mutato sostanzialmente il
quadro probatorio valorizzato dal Giudice Sportivo, per cui si impone la reiezione del
reclamo proposto dalla Sambenedettese.
In particolare, il rapporto del Commissario di Campo Sabatino Valentino e il
supplemento del suo collaboratore Claudio Carrato non hanno evidenziato la
situazione prospettata dalla reclamante per fondare la sua richiesta di punizione
sportiva in danno del Pescara o quella gradata di ripetizione della gara: i riferimenti di
tali rapporti hanno una notevolissima valenza in quanto tutti gli episodi denunciati
dalla Sambenedettese sono accaduti sotto la percezione diretta degli estensori, che
hanno ridimensionato le intemperanze ascrivibili ai pescaresi, escludendo che le
stesse abbiano potuto alterare il regolare andamento della gara. Analoghe
considerazione vanno fatte a proposito del rapporto del collaboratore dell'Ufficio
Indagini che del pari ha ridimensionato gli episodi lamentati dalla reclamante. E'
opportuno al riguardo rimarcare come la C.A.F. abbia sempre affermato che la
idoneità di un accadimento ad incidere in maniera determinante sulla normalità di
una gara vada valutata con rigoroso acume e attribuita solo a quegli accadimenti che
abbiano rilevantemente distorto l'ortodossia fisiologica dello scontro agonistico, che
deve avvenire in partenza in condizioni di assoluta parità fra le due squadre.
Per le decisive, seppur sintetiche, osservazioni sopra svolte si impone la
reiezione del reclamo e la conferma integrale della delibera del Giudice Sportivo.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l.,
confermando integralmente la decisione del Giudice Sportivo.
La tassa va addebitata.
Share the post "Lega nazionale professionisti serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato Ufficiale del 5/6/2003 n. 288/C – – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO INERENTE LA REGOLARITA’ DELLA GARA DI PLAY-OFF PESCARA-SAMBENEDETTESE DEL 1°/6/2003 (C.U. N.285/C DEL 3/6/2003)."