Lega nazionale professionisti serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato Ufficiale del 5/6/2003 n. 288/C – – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO INERENTE LA REGOLARITA’ DELLA GARA DI PLAY-OFF PESCARA-SAMBENEDETTESE DEL 1°/6/2003 (C.U. N.285/C DEL 3/6/2003).

Lega nazionale professionisti serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato Ufficiale del 5/6/2003 n. 288/C - - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO INERENTE LA REGOLARITA’ DELLA GARA DI PLAY-OFF PESCARA-SAMBENEDETTESE DEL 1°/6/2003 (C.U. N.285/C DEL 3/6/2003). Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo, decidendo in ordine al reclamo presentato dalla società Sambenedettese per ottenere in principalità la vittoria a tavolino e in linea subordinata la ripetizione della gara Pescara-Sambenedettese disputata il 1°/6/2003 e conclusa col risultato di 2 a 0, respingeva il reclamo stesso confermando il risultato acquisito sul campo ed infliggeva alla società Pescara una ammenda di 5.000,00 euro con lettera di diffida e alla società Sambenedettese una ammenda di 350,00 euro. Nel procedimento produceva una memoria difensiva la società Pescara, che si opponeva alla richiesta ex adverso avanzata. Tale decisione veniva motivata sulla scorta degli atti ufficiali, dai quali risultava che nel corridoio che porta agli spogliatoi si era verificata una animata discussione fra addetti al servizio sicurezza ed antincendio della società pescarese e due calciatori della società Sambenedettese, originata dal fatto che uno dei calciatori ospiti aveva urtato con il proprio borsone uno degli addetti causando la reazione di altro soggetto che aveva tentato di prendere per il collo un dirigente ospite che transitava con i calciatori. Rilevava altresì che l'allenatore della Sambenedettese aveva a sua volta reagito verbalmente esclamando "voi non ci intimorite" e che lo stesso, coadiuvato da due addetti federali, aveva sottratto il calciatore che aveva dato origine al fatto ad ulteriori conseguenze. Rilevava ancora che la tifoseria pescarese aveva lanciato bottiglie di plastica e fumogeni anche in direzione di uno degli assistenti arbitrali, oltre ad esporre uno striscione di contenuto offensivo e ad intonare cori all'indirizzo dei calciatori ospiti. Rilevava da ultimo che i sostenitori della Sambenedettese avevano lanciato prima e durante la gara petardi e altri oggetti, senza però causare danni. La decisione é stata impugnata dinanzi a questa Commissione dalla Sambenedettese che ha riproposto i motivi di reclamo già dedotti in prime cure. Ha sostenuto infatti che la natura, l'intensità, la durata e la rilevanza delle intemperanze commesse dalla tifoseria pescarese avrebbero influito sul regolare andamento della gara, provocando sui calciatori ospiti un forte stato di turbamento idoneo a compromettere anche la prestazione agonistica. In particolare ha dedotto che alcuni componenti della comitiva marchigiana (Criniti, Pardini, Del Vecchio, Franchi, Manni e il D.S. Angelozzi) erano stati proditoriamente accerchiati e fatti oggetto di una reiterata aggressione fisica al premeditato fine di destabilizzare i calciatori, i tecnici e i dirigenti ed impedire che le due squadre si affrontassero sul campo in condizione di assoluta parità. Ha quindi chiesto la acquisizione dei rapporti e anche di eventuali supplementi da parte del Commissario di Campo e del Collaboratore dell'Ufficio Indagini al fine di evidenziare, anche con l'ausilio della documentazione medica e della rassegna stampa, la natura, la intensità, la durata e la rilevanza dei fatti accaduti all'interno dell'impianto sportivo pescarese a partire dalle ore 15, fatti che a suo dire avrebbero esplicato una effettiva incidenza sulla integrità psico-fisica dei calciatori ai fini del regolare svolgimento della partita. Anche in questa sede è intervenuta con una memoria difensiva la società Pescara, che ha conflittato la prospettazione dei fatti dedotta dalla Sambenedettese, definiti come “fantasiosi”, ed ha chiesto la reiezione del reclamo. All'esito della odierna riunione, rileva la Commissione che i mezzi istruttori sfogati su richiesta della società reclamante non hanno mutato sostanzialmente il quadro probatorio valorizzato dal Giudice Sportivo, per cui si impone la reiezione del reclamo proposto dalla Sambenedettese. In particolare, il rapporto del Commissario di Campo Sabatino Valentino e il supplemento del suo collaboratore Claudio Carrato non hanno evidenziato la situazione prospettata dalla reclamante per fondare la sua richiesta di punizione sportiva in danno del Pescara o quella gradata di ripetizione della gara: i riferimenti di tali rapporti hanno una notevolissima valenza in quanto tutti gli episodi denunciati dalla Sambenedettese sono accaduti sotto la percezione diretta degli estensori, che hanno ridimensionato le intemperanze ascrivibili ai pescaresi, escludendo che le stesse abbiano potuto alterare il regolare andamento della gara. Analoghe considerazione vanno fatte a proposito del rapporto del collaboratore dell'Ufficio Indagini che del pari ha ridimensionato gli episodi lamentati dalla reclamante. E' opportuno al riguardo rimarcare come la C.A.F. abbia sempre affermato che la idoneità di un accadimento ad incidere in maniera determinante sulla normalità di una gara vada valutata con rigoroso acume e attribuita solo a quegli accadimenti che abbiano rilevantemente distorto l'ortodossia fisiologica dello scontro agonistico, che deve avvenire in partenza in condizioni di assoluta parità fra le due squadre. Per le decisive, seppur sintetiche, osservazioni sopra svolte si impone la reiezione del reclamo e la conferma integrale della delibera del Giudice Sportivo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l., confermando integralmente la decisione del Giudice Sportivo. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it