Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’02/10/02 n. 32 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA TARANTO – FERMANA DEL 22 SETTEMBRE 2002 E RECLAMO SOCIETA’ FERMANA (Com. Uff. n. 24 del 24.9.2002)
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale dell’02/10/02 n. 32 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA TARANTO - FERMANA DEL 22 SETTEMBRE 2002 E RECLAMO
SOCIETA’ FERMANA (Com. Uff. n. 24 del 24.9.2002)
- Il Giudice Sportivo,
letti gli atti ufficiali, ed il reclamo proposto dalla società Fermana in ordine alla
regolarità della gara in oggetto,
o s s e r v a
- la società Fermana ha proposto rituale e tempestivo reclamo in ordine alla regolarità
della gara indicata in oggetto disputata il 22 settembre 2002;
- la tesi sostenuta è che la società Taranto ha fatto partecipare alla gara il calciatore
Passiatore Francesco al quale, all’epoca in cui era tesserato con la società Ascoli
era stata inflitta la sanzione della squalifica per una giornata (Com Uff. n. 247/C
dell’11.6.2002);
- l’atleta non aveva scontato la sanzione in quanto dopo l’11 giugno 2002 aveva
avuto termine il Campionato cui aveva partecipato la società Ascoli;
- il 6 settembre 2002 il suddetto calciatore è stato trasferito dalla società Ascoli
Calcio S.p.a. alla società Taranto Calcio S.r.l.
- In data 8 settembre 2002 Passiatore non aveva partecipato alla gara disputata
dalla società Taranto nel campionato di appartenenza;
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- Il 15 settembre 2002 il calciatore venne fatto partecipare alla gara Martina -
Taranto;
- La reclamante pertanto assume, considerato che il “visto di esecutività” ai sensi
dell’art. 95 comma 12^ delle N.O.I.F. era stato concesso dalla Lega Professionisti
Serie C in data 12 settembre 2002, che Passiatore avrebbe dovuto scontare la
squalifica per una giornata inflittagli quando era tesserato per l’ Ascoli Calcio nella
gara Taranto – Fermana, non essendo possibile considerare a questo fine la sua
mancata partecipazione alla gara dell’8 settembre 2002;
- La richiesta è che venga inflitta alla società Taranto la punizione sportiva della
perdita della gara con il punteggio 0-2 ai sensi dell’art. 12 comma 5 lett.a) C.G.S.;
- Controdeduce la società Taranto rimarcando che il calciatore in questione non
aveva disputato la gara Taranto – Teramo dell’8 Settembre 2002, e asserendo che
in tale data doveva essere ritenuta scontata la squalifica; adduceva inoltre, la
irrilevanza della data in cui è intervenuto “il visto di esecutività” del tesseramento
del calciatore richiamando talune disposizioni del regolamento F.I.F.A.;
- ricordava infine che la società Ascoli, per la quale il calciatore era precedentemente
tesserato, aveva impegnato la squadra in altre competizioni disputate
anteriormente al nuovo tesseramento;
- Queste essendo le posizioni assunte dalle società interessate va preliminarmente
sottolineato che nella materia di cui qui si discute vige il principio del diversificato
regime di imputazione delle sanzioni tra gare di Campionato, di Coppa Italia, di altri
Tornei o manifestazioni;
- Così pure è utile sottolineare che poiché la recidività in ammonizioni viene stabilita
con riferimento globale alle gare di Campionato alle gare Amichevoli e Tornei, la
sanzione che ne consegue deve essere scontata nelle gare di Campionato.
- Il reclamo è fondato e deve essere accolto.
- L’art. 95 comma 12 N.O.I.F. prevede la concessione del visto di esecutività agli
accordi di trasferimento o di cessione del contratto e, per espressa disposizione di
tale norma (“Le Leghe ….. concedono o meno……), il visto non costituisce mero
adempimento formale e burocratico ma condizione di validità, esterna ma
essenziale del perfezionamento dell’accordo negoziale intervenuto tra le parti.
- Ne deriva che la mancata partecipazione alla gara dell’ 8 settembre 2002 o altre
non ufficiali di diversi tornei o manifestazioni non rivestono efficacia alcuna in
relazione alla squalifica inflitta a Passiatore, in quanto questi non poteva all’epoca
essere considerato come tesserato della società Taranto posto che il visto di
esecutività, è intervenuto in epoca successiva e cioè il 12 settembre 2002.
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- Va da ultimo ribadito, che (come statuito da numerose pronunce della C.A.F.) il
calciatore colpito da squalifica non ha titolo a partecipare ad incontri ufficiali fino a
che non risultino scontate le sanzioni inflittegli.
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società Fermana e di infliggere alla società Taranto la
sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2 a
favore della società Fermana;
- La tassa non va addebitata.
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