Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’04/12/02 n. 92 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ PRO PATRIA GALLARATESE G.B. S.R.L. AVVERSO AMMENDA DI € 1.250,00; SQUALIFICA DIRIGENTE GONNELLA GIUSEPPE FINO A TUTTO IL 10 DICEMBRE 2002; SQUALIFICA MASSAGGIATORE GUBERTI GIOVANNI FINO A TUTTO IL 10 DICEMBRE 2002; SQUALIFICA CINQUE GARE CALCIATORE DATO CARMELO; SQUALIFICA QUATTRO GARE CALCIATORE ASARA MARCO; SQUALIFICA QUATTRO GARE CALCIATORE ROMANO STEFANO; SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE SALVALAGGIO LUCA (DELIBERA G.S. C.U.N.82/C DEL 26/11/2002 GARA LUMEZZANE-PRO PATRIA DEL 24/11/2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’04/12/02 n. 92 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ PRO PATRIA GALLARATESE G.B. S.R.L. AVVERSO AMMENDA DI € 1.250,00; SQUALIFICA DIRIGENTE GONNELLA GIUSEPPE FINO A TUTTO IL 10 DICEMBRE 2002; SQUALIFICA MASSAGGIATORE GUBERTI GIOVANNI FINO A TUTTO IL 10 DICEMBRE 2002; SQUALIFICA CINQUE GARE CALCIATORE DATO CARMELO; SQUALIFICA QUATTRO GARE CALCIATORE ASARA MARCO; SQUALIFICA QUATTRO GARE CALCIATORE ROMANO STEFANO; SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE SALVALAGGIO LUCA (DELIBERA G.S. C.U.N.82/C DEL 26/11/2002 GARA LUMEZZANE-PRO PATRIA DEL 24/11/2002) Con ricorso del 29 Novembre 2002 la società Pro Patria G.B.ricorreva avanti a questa Commissione per ottenere la riforma del provvedimento irrogato dal Giudice Sportivo il 26 Novembre 2002 consistente nella squalifica dei giocatori Asara, Romano, Dato e Salvalaggio, del dirigente Gonnella, del massaggiatore Guberti e nella irrogazione dell'ammenda di € 1.250,00. A sostegno delle proprie argomentazioni, la Società reclamante chiedeva in via istruttoria l'esame della videocassetta contenente le immagini della partita e l'audizione personale di tutti i reclamanti. Alla data odierna non erano presenti i reclamanti, né era in possesso di questa Commissione la videocassetta stessa. In considerazione dell'improcrastinabile urgenza di dover decidere in merito al solo reclamo riguardante il giocatore Luca Salvalaggio, la Commissione delibera di esprimersi esclusivamente sulla parte del reclamo riguardante il calciatore citato, stralciando tutte le altre posizioni. Nel ricorso citato la reclamante nega che il Salvalaggio si sia rivolto all'arbitro o ai suoi collaboratori con espressioni oltraggiose, affermando che vi sia stato uno scambio di persona. La ricostruzione dei fatti esposta dalla reclamante appare smentita dal rapporto arbitrale che descrive compiutamente il comportamento gravemente offensivo mantenuto dal calciatore al termine dell'incontro. Il comportamento di cui trattasi concreta un'evidente violazione delle norme di giustizia sportiva e la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare congrua rispetto ai fatti descritti e in linea con il consueto parametro adottato da questa Commissione per le offese agli ufficiali di gara. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Pro Patria G.B.relativamente alla sanzione irrogata nei confronti del giocatore Salvataggio Luca e di stralciare tutte le altre posizioni.
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