Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’04/12/02 n. 92 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’04/12/02 n. 92 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA TARANTO-FERMANA DEL 22 SETTEMBRE 2002 CON IL PUNTEGGIO DI 0 A 2 A FAVORE DELLA SOCIETA’ FERMANA (DELIBERA G.S. C.U. N.32/C DEL 2/10/2002 GARA TARANTOFERMANA DEL 22/9/2002) La società Fermana proponeva dinanzi al Giudice Sportivo rituale e tempestivo reclamo lamentando che nella partita Taranto-Fermana del 22.9.2002 il Taranto aveva impiegato il calciatore Francesco Passiatore che non avrebbe potuto parteciparvi, dovendo egli scontare un giorno di squalifica a lui inflitta nell'ultima giornata dello scorso campionato per recidività in ammonizioni allorché militava nell'Ascoli; precisava che a tal fine non sarebbe stata computabile la sua mancata partecipazione alla gara disputata l'8.9. 2002, in quanto a tale data non era intervenuto il visto di esecutività del tesseramento ad opera della Lega di Serie C. Sosteneva di contro la società Taranto nelle sue controdeduzioni, che l'assunto della Fermana sarebbe stato infondato in quanto il Passiatore avrebbe scontato la squalifica per una gara astenendosi dal partecipare alla partita Taranto-Teramo disputata l'8.9.2002. Con delibera in data 2.10.2002 il Giudice Sportivo applicava alla società Taranto la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-2 a favore della società Fermana. Contro tale delibera ha reclamato la società pugliese, riproponendo le argomentazioni svolte dinanzi al Giudice Sportivo, e cioé ribadendo che il calciatore, non avendo alcun valore il visto di esecutività rilasciato dalla Lega, avrebbe scontato la squalifica con la mancata partecipazione alla gara Taranto-Teramo dell'8.9.2002, per cui ha chiesto la riforma in suo favore della delibera in epigrafe con il ripristino del risultato di 2-1 acquisito sul campo, instando in subordine per la trasmissione degli atti alla Commissione Tesseramenti per la determinazione del tesseramento del Passiatore alla data dell'8.9.2002. All'esito dell'odierna riunione, nella quale sono comparsi i difensori delle due società, ritiene la Commissione che la decisione del primo giudice debba essere confermata. E' opportuno premettere che nella materia di cui si discute vige il principio del diversificato regime di imputazione delle sanzioni tra le gare di Campionato, di Coppa Italia e di altri Tornei o manifestazioni. Nel caso di specie, dato che la recidività in ammonizioni viene stabilita con riferimento globale alle gare di Campionato, alle gare Amichevoli e di Tornei, la sanzione doveva essere scontata nelle gare di Campionato. Tanto premesso, é da escludere che la mancata partecipazione del calciatore Passiatore alla partita Taranto-Teramo dell'8.9.2002 rivestisse efficacia in relazione alla squalifica in esame, in quanto da un lato il Passiatore non poteva ritenersi regolarmente tesserato per la società Taranto, posto che il visto di esecutività della Lega é intervenuto solo in data successiva, e cioé il 12.9.2002, e dall'altro che non poteva il Passiatore considerarsi in forza alla società Ascoli, avendo il medesimo sottoscritto la documentazione relativa al tesseramento in favore della società Taranto in data 6.9.2002. Si impone quindi la reiezione del reclamo, sia per quanto attiene alla richiesta principale di ripristino del risultato acquisito sul campo, e cioé 2 a 1 in favore del Taranto, sia per quel che concerne la richiesta subordinata della trasmissione degli atti dell'8.9.2002, in assenza del visto di esecutività della Lega, non poteva considerarsi regolarmente tesserato con la nuova società, e cioé con il Taranto. Ne consegue che la prima gara utile nella quale scontare la squalifica per una giornata era quella di che trattasi, e cioè la partita Taranto-Fermana, alla quale non avrebbe dovuto partecipare. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va addebitata.
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