Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’04/12/02 n. 93 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE PETITTO GIUSEPPE (DELIBERA G.S. C.U. N.76/C DEL 19/11/2002 GARA TERAMO-CHIETI DEL 17/11/2002).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale dell’04/12/02 n. 93 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE
CALCIATORE PETITTO GIUSEPPE (DELIBERA G.S. C.U. N.76/C DEL 19/11/2002
GARA TERAMO-CHIETI DEL 17/11/2002).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha irrogato la squalifica
per due gare al calciatore Giuseppe Petitto del Calcio Chieti "per comportamento
gravemente scorretto verso un avversario a gioco fermo e perché espulso assumeva
un atteggiamento di plateale protesta ingiuriosa verso l'arbitro".
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società Chieti, chiedendo la
riduzione della squalifica ad una sola gara. A sostegno del gravame ha dedotto,
quanto al comportamento gravemente scorretto, che, nell'intento di recuperare
rapidamente il pallone ostruzionisticamente trattenuto dal suo avversario, non
avrebbe impiegato cattiveria o violenza e che, dopo la notifica del provvedimento di
espulsione, si sarebbe limitato a protestare vivacemente senza intenti offensivi nei
riguardi del direttore di gara; ha poi aggiunto che nell'abbandonare il campo avrebbe
soltanto lambito la bandierina del calcio d'angolo senza evidenziare rabbia
scomposta.
All'esito della odierna riunione si rileva dagli atti ufficiali che al 40° del secondo
tempo il Petitto ha dato una rude spinta all'avversario che tratteneva il pallone, sino a
farlo indietreggiare e barcollare, e che alla notifica del provvedimento di espulsione
prima ha reagito rivolgendo al direttore di gara la frase "ma che c .... fai" e poi ha
colpito con un calcio la bandiera del calcio d'angolo.
Alla stregua delle risultanze ufficiali, pare alla Commissione che la sanzione
irrogata dal primo giudice non meriti censure, considerando sia il comportamento
gravemente scorretto concretatosi in un atto di violenza in danno dell'antagonista
responsabile di condotta ostruzionistica, sia la frase irriguardosa rivolta al direttore di
gara, sia infine il collerico calcio vibrato alla bandierina del calcio d'angolo.
Per questi motivi, la Commistione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va addebitata.
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