Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’04/12/02 n. 93 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE PETITTO GIUSEPPE (DELIBERA G.S. C.U. N.76/C DEL 19/11/2002 GARA TERAMO-CHIETI DEL 17/11/2002).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’04/12/02 n. 93 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE PETITTO GIUSEPPE (DELIBERA G.S. C.U. N.76/C DEL 19/11/2002 GARA TERAMO-CHIETI DEL 17/11/2002). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha irrogato la squalifica per due gare al calciatore Giuseppe Petitto del Calcio Chieti "per comportamento gravemente scorretto verso un avversario a gioco fermo e perché espulso assumeva un atteggiamento di plateale protesta ingiuriosa verso l'arbitro". Contro tale delibera ha proposto reclamo la società Chieti, chiedendo la riduzione della squalifica ad una sola gara. A sostegno del gravame ha dedotto, quanto al comportamento gravemente scorretto, che, nell'intento di recuperare rapidamente il pallone ostruzionisticamente trattenuto dal suo avversario, non avrebbe impiegato cattiveria o violenza e che, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, si sarebbe limitato a protestare vivacemente senza intenti offensivi nei riguardi del direttore di gara; ha poi aggiunto che nell'abbandonare il campo avrebbe soltanto lambito la bandierina del calcio d'angolo senza evidenziare rabbia scomposta. All'esito della odierna riunione si rileva dagli atti ufficiali che al 40° del secondo tempo il Petitto ha dato una rude spinta all'avversario che tratteneva il pallone, sino a farlo indietreggiare e barcollare, e che alla notifica del provvedimento di espulsione prima ha reagito rivolgendo al direttore di gara la frase "ma che c .... fai" e poi ha colpito con un calcio la bandiera del calcio d'angolo. Alla stregua delle risultanze ufficiali, pare alla Commissione che la sanzione irrogata dal primo giudice non meriti censure, considerando sia il comportamento gravemente scorretto concretatosi in un atto di violenza in danno dell'antagonista responsabile di condotta ostruzionistica, sia la frase irriguardosa rivolta al direttore di gara, sia infine il collerico calcio vibrato alla bandierina del calcio d'angolo. Per questi motivi, la Commistione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it