Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’04/12/02 n. 93 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L AVVERSO AMMENDA € 10.000,00 CON LETTERA DI DIFFIDA E SQUALIFICA TRE GARE CALCIATORE TRIUZZI GIANLUCA (DELIBERA G.S. C.U. N.76/C DEL 19/11/2002 GARA TARANTO-VIS PESARO DEL 17/11/2002)
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale dell’04/12/02 n. 93 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L AVVERSO AMMENDA € 10.000,00
CON LETTERA DI DIFFIDA E SQUALIFICA TRE GARE CALCIATORE TRIUZZI
GIANLUCA (DELIBERA G.S. C.U. N.76/C DEL 19/11/2002 GARA TARANTO-VIS
PESARO DEL 17/11/2002)
Per la partita Taranto-Vis Pesaro disputata il 17.11.2002, il Giudice Sportivo,
con la delibera indicata in epigrafe ha inflitto al calciatore Gianluca Triuzzi la
squalifica per tre gare effettive per avere tenuto comportamento irriguardoso verso
un assistente arbitrale e per aver rivolto all'arbitro dopo l'espulsione una espressione
offensiva.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società al fine di ottenere la
riduzione della sanzione: ha dedotto al riguardo che il Triuzzi non avrebbe rivolto
all'arbitro dopo la espulsione una espressione offensiva ma una frase meramente
irriguardosa, per cui andrebbe sanzionato con una squalifica di minore entità.
Alla riunione odierna nessuno è comparso.
Dal referto di gara arbitrale risulta che al 41° del secondo tempo il Triuzzi dopo
un comportamento irriguardoso verso un assistente arbitrale, applaudito in segno di
scherno, ha rivolto all'arbitro dopo la espulsione la frase "ma vai a c ".
Ritiene la Commissione che il reclamo sia meritevole di accoglimento.
La frase indirizzata al direttore di gara dal Triuzzi va qualificata, come sostiene
giustamente la difesa, "espressione irriguardosa", avendo subito nel corso degli anni
una sorta di desemantizzazione nell'ambiente agonistico ove purtroppo si ricorre
sovente ad espressioni volgari che non sono consentite con la persona dell'arbitro,
ma che non attentano in modo diretto alla onorabilità del destinatario e non
manifestano quindi intenti offensivi.
Per tale considerazione s'impone la riduzione della squalifica irrogata al Triuzzi
da tre a due gare, dovendosi considerare la continuazione fra le due condotte
irriguardose tenute nei confronti prima dell'assistente arbitrale e poi nei confronti
dell'arbitro.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al
calciatore Gianluca Triuzzi da tre gare a due gare effettive e di stralciare il reclamo
relativo all’ammenda inflitta alla società.
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