Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’05/02/03 n. 151 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE CANGINI DAVIDE (C.U. N.134/C DEL 21/1/2003 GARA SPEZIA-CITTADELLA DEL 19/1/2003)
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale dell’05/02/03 n. 151 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE
GARE CALCIATORE CANGINI DAVIDE (C.U. N.134/C DEL 21/1/2003 GARA
SPEZIA-CITTADELLA DEL 19/1/2003)
Con delibera del Giudice Sportivo Davide Cangini, calciatore dello Spezia
Calcio S.r.l., venne squalificato per due gare effettive per atti di violenza verso un
avversario a gioco fermo.
Presentava reclamo nelle firme e nei termini di rito, la società, sostenendo non
potersi qualificare atto di violenza l’essersi limitati a sferrare un calcio ad un piede di
un avversario.
In sede di supplemento il direttore di gara riferisce che il calcio era stato
sferrato ad una gamba e non ad un piede.
All’odierna riunione il difensore della società si riportava all’atto del reclamo.
Osserva la Commissione che la contraddittorietà del supplemento rispetto al
referto impedisce di chiarire e valutare con esattezza la portata della condotta tenuta
dal Cangini; non potendosi pertanto qualificarsi con certezza come violenta la
condotta tenuta dal calciatore può ridursi l’irrogata sanzione ad una gara effettiva di
squalifica.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo e per l’effetto di ridurre ad una gara effettiva la squalifica del
calciatore Davide Cangini.
La tassa non va addebitata.
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