Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’05/02/03 n. 151 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE CANGINI DAVIDE (C.U. N.134/C DEL 21/1/2003 GARA SPEZIA-CITTADELLA DEL 19/1/2003)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’05/02/03 n. 151 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE CANGINI DAVIDE (C.U. N.134/C DEL 21/1/2003 GARA SPEZIA-CITTADELLA DEL 19/1/2003) Con delibera del Giudice Sportivo Davide Cangini, calciatore dello Spezia Calcio S.r.l., venne squalificato per due gare effettive per atti di violenza verso un avversario a gioco fermo. Presentava reclamo nelle firme e nei termini di rito, la società, sostenendo non potersi qualificare atto di violenza l’essersi limitati a sferrare un calcio ad un piede di un avversario. In sede di supplemento il direttore di gara riferisce che il calcio era stato sferrato ad una gamba e non ad un piede. All’odierna riunione il difensore della società si riportava all’atto del reclamo. Osserva la Commissione che la contraddittorietà del supplemento rispetto al referto impedisce di chiarire e valutare con esattezza la portata della condotta tenuta dal Cangini; non potendosi pertanto qualificarsi con certezza come violenta la condotta tenuta dal calciatore può ridursi l’irrogata sanzione ad una gara effettiva di squalifica. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo e per l’effetto di ridurre ad una gara effettiva la squalifica del calciatore Davide Cangini. La tassa non va addebitata.
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