Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’05/02/03 n. 151 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PESCARA CALCIO S.P.A. AVVERSO AMMENDA € 10.000,00 (C.U. N.134/C DEL 21/1/2003 GARA PESCARA-SAMBENEDETTESE DEL 20/1/2003) LETTERA DI DIFFIDA (ART.13/1 COMMA C) C.G.S.)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’05/02/03 n. 151 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PESCARA CALCIO S.P.A. AVVERSO AMMENDA € 10.000,00 (C.U. N.134/C DEL 21/1/2003 GARA PESCARA-SAMBENEDETTESE DEL 20/1/2003) LETTERA DI DIFFIDA (ART.13/1 COMMA C) C.G.S.) Con delibera del Giudice Sportivo la società Pescara Calcio S.p.a. veniva sanzionata con l’ammenda di 10.000,00 euro per lancio ancor prima dell’inizio di numerosi sassi e bottiglie contro le forze dell’ordine ed in direzione dei veicoli della comitiva ospite e di altre autovetture che, comunque, nel corso della vicenda riportavano danni; si dava luogo altresì a fitto lancio di petardi e fu mogeni che venivano prevalentemente indirizzati contro le forze dell’ordine con le quali gli scalmanati venivano a contatto; tra il primo ed il secondo tempo si dava luogo a nuovi scontri con la polizia e si rinnovavano i lanci di fumogeni e petardi anche di notevole potenza; ancora contro le forze di polizia che operavano costantemente per controllare le violente intemperanze di gruppi di scalmanati erano lanciati oggetti e fumogeni, mentre alcuni razzi erano indirizzati contro i tifosi ospiti mettendoli completamente in pericolo la incolumità; i servizi igienici diffusamente danneggiati e durante la gara come nell’intervallo frammenti di essi venivano scagliati in campo ed altrove; si esponevano striscioni offensivi dell’opposta tifoseria, che veniva anche fatta oggetto di ripetute grida ingiuriose, nonchè di tesserati di società consorelle (lettera di diffida, art, 13/1 comma c) C.G.S.) obbligo risarcimento danni. Presentava reclamo la società, sostenendo che i fatti violenti si erano concretizzati quasi esclusivamente in una aggressione nei confronti delle forze dell’ordine e rimarcando la collaborazione prestata alle forze dell’ordine. All’odierna riunione la società insisteva nelle ragioni poste a fondamento del reclamo. Osserva la Commissione che, dagli atti del fascicolo e dalla stessa lettura delle motivazioni poste a base della sanzione e così come indicate dal Giudice Sportivo, risulta che i sostenitori del Pescara abbiano rivolto la loro condotta violenta prevalentemente – se non quasi esclusivamente – nei confronti degli appartenenti alle forze dell’ordine, ditalchè, per tale profilo, può ritenersi che le condotte gravemente violente ed assolutamente censurabili tenute dai sostenitori del Pescara siano state prevalentemente commesse per motivi estranei alla gara. Rimangono i lanci di bottiglie in direzione dei veicoli della comitiva ospite e di altre autovetture nonchè il lancio di razzi contro i tifosi ospiti, il danneggiamento dei servizi igienici ed il lancio di frammenti divelti di essi in campo e altrove: per tali fatti stimasi equo irrogare la sanzione di cui a dispositivo, con conseguente revoca della diffida. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo e per l’effetto di ridurre l’irrogata sanzione a 1.500,00 euro di ammenda, con conseguente revoca della diffida. La tassa non va addebitata.
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