Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’05/03/03 n. 178 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.C. PISTOIESE S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA ALLENATORE MAZZARRI WALTER FINO A TUTTO IL 18/3/2003 (C.U. N.161/C DEL 18/2/2003 GARA PISA-PISTOIESE DEL 16/2/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’05/03/03 n. 178 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.C. PISTOIESE S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA ALLENATORE MAZZARRI WALTER FINO A TUTTO IL 18/3/2003 (C.U. N.161/C DEL 18/2/2003 GARA PISA-PISTOIESE DEL 16/2/2003). Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società A. C. Pistoiese S.p.a. lamentando l'eccessiva severità della sanzione inflitta. In particolare, la ricorrente sottolinea come precedenti episodi analoghi siano stati sanzionati con minore severità e che comunque il comportamento dell'allenatore Mazzarri vada considerato "irriguardoso" e non "offensivo". All'odierna riunione è intervenuto l'allenatore Walter Mazzarri il quale ha lealmente ammesso la propria responsabilità ; ha precisato che alla fine della gara si è piú volte scusato con l'arbitro ed ha richiesto alla Commissione di adeguare la sanzione disciplinare ai parametri precedentemente adottati in simili circostanze. Osserva la Commissione che le frasi pronunciate dal Mazzarri, quali fedelmente riportate negli atti ufficiali, non possono assolutamente considerarsi soltanto irriguardose stante la inequivocabile natura offensiva dei termini utilizzati. Analogamente non appare giustificata l'eccessiva severità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, anche in considerazione del leale comportamento tenuto dal Mazzarri in questa sede. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di ridurre la squalifica dell’allenatore Mazzarri Walter (A.C. Pistoiese S.p.a.) fino a tutto l’11 marzo 2003. La tassa non va addebitata.
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